Spesometro 2013. I “mensili” entro il 12 novembre, i “trimestrali” entro il 21 novembre

Pubblicato il 31 ottobre 2013 ATTENZIONE: con provvedimento n. 130406, del 7 novembre 2013, l'Agenzia delle entrate DISPONE: “Il termine del 30 aprile 2012, previsto al punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011, già prorogato al 12 novembre 2013 viene ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2014.”.

Pertanto, la comunicazione dei dati delle operazioni Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011 attraverso moneta elettronica va fatta entro il 31 gennaio 2014.

Con comunicato stampa del 7 novembre 2013, l’Agenzia delle entrate proroga, inoltre, al 31 gennaio 2014 la comunicazione delle operazioni rilevanti Iva con Pos. Restano aperti fino alla stessa data Entratel e Sid per lo Spesometro e l’integrazione dell’Archivio dei rapporti finanziari.


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Gli operatori finanziari sono tenuti - entro il 12 novembre 2013 (provvedimento del 2 luglio 2013) – a comunicare i dati delle operazioni Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011 attraverso carte di credito, di debito o prepagate (moneta elettronica).

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PROVVEDIMENTO 2 LUGLIO 2013.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 2013/80821, del 2 luglio 2013 

Disposizioni di attuazione dell’articolo 23, comma 41, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Comunicazione da parte degli operatori finanziari richiamati dall’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Modifiche al provvedimento del 29 dicembre 2011.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Proroga 

1.1 Il termine del 30 aprile 2012, previsto al punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011, già prorogato al 3 luglio 2013 viene ulteriormente prorogato al 12 novembre 2013.

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Il provvedimento appena citato ha, dunque, modificato il termine previsto dal precedente provvedimento direttoriale del 30 gennaio 2013, prorogandolo al 12 novembre 2013. E’ scritto che il termine viene differito al fine di una definizione condivisa, con le principali associazioni di categoria dei soggetti obbligati, della struttura delle informazioni e delle relative specifiche tecniche. E’ pure scritto che il rinnovo è disposto anche col fine di allineare il termine per l’invio a quello di altre comunicazioni interessate dalle attività per la semplificazione degli adempimenti.

Ciò premesso, nella comunicazione dovranno essere indicati:

a. i dati anagrafici del contribuente che ha sostenuto l’acquisto,
b. gli importi complessivi di ogni singola transazione,
c. la data in cui essa è stata effettuata,
d. il codice fiscale dell’operatore commerciale presso il quale è avvenuto il pagamento elettronico (1).

A REGIME, le comunicazioni dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini Iva devono essere inviate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.

Le Entrate ospitano il modello di comunicazione polivalente, con istruzioni e specifiche tecniche. La versione definitiva è stata aggiornata con le osservazioni delle associazioni di categoria e degli operatori economici.

PROVVEDIMENTO 2 AGOSTO 2013.

Nel provvedimento direttoriale n. 2013/94908 del 2 agosto 2013, che contiene l’aggiornamento, vengono chiariti l’oggetto della comunicazione, i soggetti tenuti all’invio e chi ne è escluso, gli elementi da indicare. Al provvedimento è allegato il modello di comunicazione.

Dal 1° gennaio 2012, relativamente alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo. In relazione a quelle per cui non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, invece, l’adempimento è legato alle sole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, Iva inclusa.

ATTENZIONE - L’emissione della fattura in luogo di altro documento fiscale comporta l’obbligo della comunicazione. Ma, per facilitare l’adempimento, il provvedimento stabilisce che, in sede di prima applicazione delle disposizioni, per le operazioni relative agli anni 2012 e 2013, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva. Con decorrenza 2014, invece, dovranno essere comunicate senza limiti di importo. Ancora per semplificare, se al posto delle fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro è stato annotato il documento riepilogativo, nella comunicazione devono essere indicati il numero del documento, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e quello complessivo dell’imposta. Non sono tenuti alla comunicazione dei dati rilevanti:

- coloro che si avvalgono del regime dei minimi o dei “nuovi minimi”;

- Stato, Regioni, Province e Comuni per le operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali.

Riguardo le operazioni, non vanno comunicate:

- le importazioni,
- le esportazioni,
- le operazioni intracomunitarie,
- le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (2).

Il modello va utilizzato anche:

a. per gli acquisti di beni e servizi legati al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuati da persone fisiche non residenti e di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
b. a partire dalle operazioni relative al 2012, dagli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto, nei termini e con le modalità previsti dallo spesometro (la modalità è alternativa al tracciato record allegato al provvedimento del 21 novembre 2011);
c. a partire dalle operazioni annotate dall’1 ottobre 2013, per gli acquisti da operatori economici di San Marino (la comunicazione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione);
d. infine, a partire dalle operazioni effettuate dall’1 ottobre 2013, per quelle con soggetti residenti, domiciliati o con sede in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, rispettando i termini indicati nell’articolo 3 del Dm 30 marzo 2010.

Comunicazione “analitica” o “aggregata”

E’ possibile inviare i dati in forma aggregata (3), pertanto non solo analiticamente, raggruppando i valori delle operazioni effettuate con la stessa controparte, distinguendo quelle attive dalle passive. Invio della comunicazione Per le comunicazioni relative al 2012: - i contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile dovranno provvedere all’invio, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, entro il 12 novembre 2013;

- i contribuenti “trimestrali” entro il 21 novembre 2013.

A REGIME, le scadenze sono rispettivamente il 10 e il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (4).

Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (business to consumer) rimane ferma – ex art. 21 del decreto legge 78/2010 - la trasmissione delle singole operazioni con valore a partire dai 3.600 euro lordi (5).

Allo scopo di semplificare gli adempimenti, le informazioni da comunicare, oltre al codice fiscale, sono quelle indispensabili per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

La comunicazione è presentata con riferimento all’anno solare. Per le operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi della black list (6), è necessario indicare anche il mese o il trimestre. Per gli acquisti effettuati nei confronti di operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino, è necessario indicare il mese (7).

Il modello va presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Dallo scorso 25 ottobre 2013, sul sito internet delle Entrate sono fruibili il software che consente la compilazione della “comunicazione polivalente” – ovvero il modello per inviare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, approvato con provvedimento il 10 ottobre 2013 – e il modulo di controllo per verificare la conformità dei file da trasmettere.

REGIME FORFETTARIO.

Conseguenza del provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013, n. 94908, è che gli enti associativi in regime forfettario (ai fini Iva e delle imposte sui redditi) in base alla legge 398/91 e i soggetti che si sono avvalsi del regime delle nuove iniziative produttive in base alla legge 388/00 – per nulla citati nel documento di prassi – dovranno registrare, in via preventiva, tutte le fatture per procedere all'invio dello spesometro ovvero, alternativamente, compilare manualmente il modello senza poter effettuare l'estrazione contabile dei dati.

Stessa sorte tocca ai contribuenti che si sono avvalsi, per il 2012, del regime degli ex minimi. Insomma, in generale, tutti i contribuenti per cui il legislatore ha previsto l'esonero dagli obblighi di registrazione contabile hanno questo medesimo problema. Perciò, gli enti associativi che si sono avvalsi del regime forfettario sono tenuti alla numerazione e alla conservazione delle fatture passive e degli altri documenti contabili. L’obbligo di registrazione riguarda esclusivamente i corrispettivi e le fatture emesse. In questo caso, la registrazione va effettuata utilizzando il prospetto approvato con il Dm dell'11 febbraio 1997.

SOCIETA’ COOPERATIVE.

La comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci alle società - adempimento il cui termine è fissato entro il 12 dicembre 2013 (articolo 2, comma 36 - septiesdecies, del Dl 138/11), interessa in special modo le cooperative, essendo obbligatoria per tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, come precisato nel provvedimento del 2 agosto 2013. Ve ne sono, così, esenti le sole società semplici.

La società cooperativa, dovrà quindi inviare all'Amministrazione finanziaria l'elenco dei soggetti che hanno effettuato finanziamenti o apporti in denaro a qualsiasi titolo e il relativo importo. Saranno comunicati i versamenti fruttiferi e gli infruttiferi, nonché quelli in conto futuro aumento di capitale. L'esclusione dell'obbligo della comunicazione riguarda di finanziamenti di ammontare inferiore ad euro 3.600.

FUSIONE CON ESTINZIONE dell’INCORPORATO.
 

Dai soggetti interessati all’invio della comunicazione proviene infine un dubbio, con riferimento alle modalità di invio nell'ipotesi di fusione con estinzione del soggetto incorporato.

Il punto 1.7 del provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013, stabilisce che se l'operazione straordinaria è avvenuta durante il periodo cui si riferisce la comunicazione “il subentrante ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto”.

L’indicazione, si fa sapere, è in contrasto con quanto previsto nelle istruzioni definitive di ottobre al modello polifunzionale (pagina 9, frontespizio), ove è prevista anche l'ipotesi che il dichiarante presenti due modelli: uno per sé e uno contenente le operazioni del soggetto estinto.

Viene supposto che il doppio invio segua la logica della dichiarazione annuale Iva dove, nelle relative istruzioni ministeriali, è precisato che i “soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2012” sono “tenuti a presentare tale dichiarazione annuale in via autonoma per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta”.

Perciò, le istruzioni al modello devono considerarsi prevalenti rispetto al testo del provvedimento.

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Nota (1): occorre indicare, più specificamente, il numero del codice fiscale dei soggetti associati con i quali è stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi POS (Point of sale) per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni. Per ogni terminale va evidenziato l’apposito codice identificativo.

Nota (2)
: nelle istruzioni ministeriali al modello polivalente si legge che nel perimetro delle operazioni escluse in quanto già comunicate all'Archivio dei rapporti, rientrano le operazioni finanziarie esenti da Iva ex articolo 10 del Dpr 633/72. La stampa specializzata ritiene che in realtà, le operazioni bancarie e finanziarie già comunicate all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del Dpr 605/73, includono anche operazioni soggette a Iva (ad esempio quelle relative alle cassette di sicurezza, alle gestioni patrimoniali). In generale, si deve ritenere che il perimetro di esclusione dalla comunicazione riguardi tutte le operazioni già censite in Anagrafe tributaria, a nulla rilevando che le stesse siano o meno esenti da Iva o che per esse l'operatore finanziario abbia o meno emesso fattura o, ancora, che siano o meno sopra la soglia dei 3.600 euro al lordo dell'Iva.

Nota (3)
: questa opzione non è, tuttavia, sfruttabile per gli acquisti da operatori economici di San Marino, gli acquisti e cessioni da/verso produttori agricoli, gli acquisti di beni e di servizi legati al turismo ad opera di persone fisiche extra Ue.

Nota (4)
: quando il termine di presentazione della comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Nota (5)
: la stampa specializzata ritiene che la verifica di questa soglia debba essere effettuata avendo a riguardo l'articolo 6 del decreto Iva: singolo corrispettivo percepito. Il riferimento alla soglia per le singole operazioni – fatta in relazione all'importo di 3.600 euro al lordo dell'Iva – comporta un imponibile pari a 2.975,21 euro se lo scorporo Iva è ad aliquota del 21% o a 2.950,82 se lo scorporo Iva è ad aliquota del 22 per cento.

Nota (6)
: con riferimento agli acquisti black list effettuati da soggetti in regime speciale di cui all'articolo 36-bis del decreto Iva, la stampa specializzata specifica che valgono le indicazioni contenute nella circolare delle Entrate 53/E/2010. Più in particolare, per gli acquisti di servizi black list, non è dovuta la compilazione del quadro «BL» relativamente al flag da apporre al campo 2 «operazioni con paesi con fiscalità privilegiata». Rimane tuttavia il più generico obbligo di comunicazione annuale dei dati Iva, trattandosi di operazioni di acquisto rientranti nella categoria di «acquisti di servizi da non residenti» per i quali il contribuente dovrà apporre il flag al campo 3 del quadro «BL» «acquisti di servizi da non residenti» o al campo 7 del quadro «FR» «autofattura» a seconda della modalità di comunicazione prescelta, aggregata o analitica.

Nota (7): dal sito Internet delle Entrate - parte relativa al nuovo modello polivalente - si viene a sapere, in deroga all'obbligo stabilito nei punti 1.4 e 1.5 del provvedimento del 2 agosto, che «(...) Per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli operatori economici, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione». Gli operatori stessi auspicano l’ufficializzazione di questa opportunità.

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 PRASSI 

Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 2013/80821, del 2 luglio 2013.
Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 2013/94908, del 2 agosto 2013.
Agenzia delle entrate – Provvedimento n. 2013/130406, del 7 novembre 2013.
Agenzia delle entrate – Comunicato stampa del 7 novembre 2013.
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