Spese sanitarie 2023, invio dati al sistema TS entro fine mese

Pubblicato il 10 gennaio 2024

L’invio dei dati riguardanti le spese sanitarie al sistema TS ha subito più volte delle modifiche.

Con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2023, il provvedimento che regola il calendario degli invii è il DM 27/12/2022, che ha confermato che l’invio dei documenti attestanti il pagamento di spese sanitarie relative all’anno 2023 dovrà svolgersi su base semestrale secondo la seguente modalità:

ATTENZIONE: Dall’anno 2024, per le spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio, il termine per l'invio non diventa mensile, come stabilito nel Decreto del 27 dicembre 2022. Le tempistiche di invio restano semestrali, come per l’anno 2023, con la prima scadenza prevista al 31 gennaio 2024.

Con l’ articolo 12 del decreto di semplificazione degli adempimenti tributari, infatti, si confermano le scadenze semestrali sopra riportate ovvero “I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.

Per approfondire si rinvia al post: “Sistema Tessera Sanitaria, invio dati luglio-dicembre 2022”.

NOTA BENE: Per i veterinari la scadenza annuale degli invii è il 16 marzo 2024.

Per un numero molto cospicuo di soggetti, invece, la scadenza più vicina è quella del 31 gennaio 2023.

Chi è tenuto all’invio dei dati?

I soggetti che devono trasmettere al Sistema tessera sanitaria, i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite le associazioni di categoria o soggetti terzi sono:

le Aziende sanitarie locali (Asl), le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al Ssn, gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica, gli ottici, le parafarmacie, nonché gli iscritti agli albi dei tecnici sanitari di laboratorio, dei tecnici audiometristi, dei tecnici audioprotesisti, dei tecnici ortopedici, dei dietisti, dei tecnici di neurofisiopatologia, dei tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, dei igienisti dentale, dei fisioterapisti, dei logopedisti, dei podologi, dei ortottisti e assistenti di oftalmologia, dei terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, dei terapisti occupazionali, degli educatori professionali, dei tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, degli assistenti sanitari e dei biologi.

Quali dati inviare?

L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.

Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

NOTA BENE: Vanno inviate le fatture emesse ed incassate nel semestre seguendo il “criterio di cassa”.

Le informazioni trasmesse sono finalizzate alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Come inviare i dati?

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali:

  1. Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente (funzionalità on line).
  2. Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
  3. Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)

Nuove date anche per le opposizioni

Per il contribuente è sempre possibile comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo dei dati delle spese mediche sostenute per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Il 730 precompilato contiene i dati su spese sanitarie e relativi rimborsi, ma ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni di età può comunque decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate questi dati (o alcuni di essi) e di non farli inserire nella precompilata. Di conseguenza, nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia fatta “opposizione all’utilizzo”.

L’opposizione all’invio dei dati delle spese e dei relativi rimborsi del 2023 può essere fatta seguendo due modalità:

NOTA BENE: Per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate (opzione 2), è disponibile un apposito Modello.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy