Spese processuali anche alla parte civile che depositi solo memorie conclusive

Pubblicato il 23 agosto 2017

La parte civile che, nel giudizio di legittimità, non sia intervenuta alla discussione in pubblica udienza ha comunque diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali qualora depositi memorie conclusive e la relativa nota spese.

Ciò sulla base di quanto previsto dall’articolo 541 del Codice di procedura penale che prevede un obbligo generale di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni.

Detto obbligo risulta, infatti, svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.

Così la Corte di cassazione, Sesta sezione penale, con la sentenza n. 39337 del 22 agosto 2017.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Preliminare con clausola di irrevocabilità: risoluzione solo con consenso di tutti

07/02/2025

Fondo nuove competenze, domande dal 10 febbraio 2025. Come prepararsi

07/02/2025

Sicurezza sul lavoro, allergie da pollini: indicazioni INAIL

07/02/2025

Bonus investimenti ZLS, codice tributo per la compensazione nell’F24

07/02/2025

Enti pubblici non economici. Rinnovo

07/02/2025

CCNL Enti pubblici non economici - Stesura del 27 gennaio 2025

07/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy