Spese per carburante in realtà non riferibili al lavoro? Sì al licenziamento

Pubblicato il 21 marzo 2023

Con ordinanza n. 7467 del 15 marzo 2023, la Corte di cassazione ha definitivamente confermato il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice alla quale era stato contestato di aver addebitato, all'azienda datrice di lavoro, delle spese di carburante per utilizzo dell'auto aziendale in realtà non riferibili allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Era stata rilevata, in particolare, un'evidente sproporzione tra la spesa dichiarata e i chilometri effettivamente percorsi dall'auto aziendale, sproporzione che non aveva altra spiegazione né giustificazione se non quella dell'uso del denaro aziendale per scopi diversi da quelli inerenti all'esecuzione della prestatazione lavorativa.

Uso di denaro aziendale per scopi non inerenti alla prestazione

In primo grado, il Tribunale aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento per tardività della contestazione disciplinare, sul rilievo che la società datoriale, pur ricevendo mensilmente i giustificativi delle spese di carburante, aveva omesso di svolgere tempestivi controlli, pregudicando il diritto di difesa della dipendente.

Decisione, questa, ribaltata dalla Corte d'appello, secondo la quale l'immediatezza della contestazione doveva valutarsi avendo riguardo non al verificarsi dei fatti contestati bensì al momento in cui il datore di lavoro ne aveva avuto conoscenza.

Per i giudici di gravame, inoltre, l'utilizzo fraudolento del denaro aziendale per scopi privati costituiva grave inadempimento, atto a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, così da integrare una giusta causa di recesso.

La donna si era rivolta alla Suprema corte per impugnare tali conclusioni, sia per quanto riguarda il punto concernente l'asserita tempestività della contestazione, sia lamentando l'incidenza della condotta addebitatale sulla compromissione del vincolo fiduciario.

Licenziamento disciplinare: immediatezza contestazione intesa in senso relativo

Le relative doglianze sono state giudicate infondate dalla Cassazione, la quale ha ricordato come, in tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, vada intesa "in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione azienda".

La decisione impugnata si era attenuta a tale principio, avendo giudicato conforme a buona fede il controllo eseguito dalla società sulle spese del 2016 nel momento della redazione del bilancio 2017.

Nel rapporto di lavoro - ha continuato la Cassazione - quando si assegnano al dipendente l'auto aziendale e la carta di credito intestata alla società, si fa affidamento sul corretto utilizzo di tali strumenti di lavoro, in funzione esclusiva delle esigenze connesse alla prestazione.

Non si può esigere, infatti, un controllo costante di parte datoriale: ciò presupporrebbe null'altro che una pregiudiziale sfiducia nell'operato del dipendente e quindi la negazione di quel patto di reciproca fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro.

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