Spese mediche. Il rimborso del datore è reddito di lavoro dipendente

Pubblicato il 20 luglio 2019

Le spese mediche rimborsate dal datore di lavoro sono al centro di un interpello sottoposto all’agenzia delle Entrate.

In sintesi, il datore di lavoro deve considerare il rimborso come una componente del reddito di lavoro nell'anno dell'erogazione; mentre, il lavoratore avrà portato in detrazione la spesa beneficiando della detrazione del 19% nell’anno di sostenimento della stessa.

L’Agenzia - nella risposta n. 285/2019 - premette che tutte le somme corrisposte, anche a titolo di rimborso spese, al lavoratore in ragione del suo status di dipendente costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente (salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti dell’articolo 51 del Tuir).

Poi, spiega che se il datore eroga alla generalità dei dipendenti i rimborsi per le spese mediche sostenute dal lavoratore in anni precedenti quello di erogazione del rimborso, su tali somme, che per i dipendenti sono reddito di lavoro dipendente, dovrà operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto Irpef dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

In occasione delle operazioni di conguaglio non potrà, invece, attribuire le detrazioni spettanti ai dipendenti - ex articolo 15, comma 1, lett. c) del Tuir - atteso che, in applicazione del principio di cassa, i dipendenti medesimi hanno già usufruito delle detrazioni in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese mediche sono state sostenute.

Rimborso del datore per le spese mediche. La tassazione separata  

Quanto alle somme corrisposte dal datore, esse non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 17, comma 1, lett. n-bis), del Tuir, in base al quale l'imposta si applica separatamente alle somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.

Ciò poiché, non essendo detraibile (o deducibile) l'onere che non sia stato effettivamente sostenuto e rimasto a carico, è sancito l’obbligo per il contribuente (e non per il sostituto d’imposta) di assoggettare a tassazione separata gli oneri in relazione ai quali, nella dichiarazione relativa all’anno in cui ha sostenuto la spesa, ha fruito della deduzione dal reddito complessivo ovvero della detrazione dall’imposta lorda e che gli sono stati successivamente rimborsati, nell’anno del rimborso.

Valutato, tuttavia, che si considerano rimaste a carico anche le spese rimborsate se il rimborso ha, comunque, concorso al reddito, nella fattispecie oggetto dell’istanza, il dipendente ha diritto a fruire della detrazione delle spese mediche sostenute e, pertanto, non deve assoggettare a tassazione (separata) le somme erogate dall’Istante, a titolo di rimborso delle predette spese.

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