Spese legali a imputati assolti: pubblicato il Decreto ministeriale Giustizia con le modalità e i criteri per l’erogazione dei rimborsi. Per le sentenze divenute irrevocabili nel 2021, le istanze potranno essere presentate, via telematica, a partire dal 1° marzo e fino al 30 giugno 2022.
E' approdato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 20 gennaio 2022, l'atteso decreto con cui il ministero della Giustizia ha definito i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
Si tratta dei rimborsi delle spese legali previsti in favore degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato.
Per tali finalità, si rammenta, è stato istituito, presso il ministero della Giustizia, apposito Fondo, con dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, accessibile per le sentenze divenute irrevocabili a far data dal 1° gennaio 2021.
In primo luogo, tra le definizioni contenute nel provvedimento si segnalano quelle di:
L'art. 2 del Decreto illustra, nel dettaglio, quali siano i requisiti di accesso al rimborso delle spese legali.
Si prevede, così, che tutti i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 129 del c.p.p. o dell'art. 530 del medesimo codice, hanno facoltà di accesso al "Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti", alle seguenti condizioni e limiti:
Ogni istanza di rimborso può essere accolta solo fino all'importo massimo di euro 10.500,00.
L'istanza di accesso al Fondo potrà essere presentata dal richiedente solo via telematica, tramite apposita piattaforma online, accessibile dal sito del ministero della Giustizia mediante le credenziali SPID di livello due.
Il termine di presentazione è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione: dopo tale termine, le istanze non saranno esaminate.
Con riferimento, però, alle sentenze divenute irrevocabili nell'anno 2021, le istanze potranno essere presentate - come anticipato - a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022.
La domanda dovrà essere inoltrata personalmente dall'imputato o, in caso di imputati minorenni o incapaci, dal titolare della responsabilità genitoriale o della rappresentanza legale; in caso di morte dell'interessato, la domanda potrà essere avanzata da uno degli eredi nell'interesse degli aventi diritto alla successione.
Nell'istanza, devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e tutta una serie di dati e attestazioni relative al processo penale, comprese le coordinate del conto corrente presso cui l'interessato intende ricevere il rimborso nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, ove si intende ricevere tutte le comunicazioni relative all'istanza.
Alla domanda vanno allegati:
Nel decreto, viene spiegato che il Ministero effettuerà un controllo sulla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto emerso dalla documentazione allegata, tramite proprio personale o avvalendosi del personale di Equitalia giustizia Spa.
Completata la verifica, verrà approvato l'elenco delle istanze che possono essere accolte, con indicazione, per ognuna, dell'importo rimborsabile.
Le domande accolte verranno quindi pubblicate nell'apposita piattaforma digitale e, decorsi quindici giorni, verrà ordinata l'emissione del conseguente mandato di pagamento.
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