Spese di rappresentanza al buio

Pubblicato il 15 settembre 2008 A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 all’articolo 108 del Tuir, in materia di spese di rappresentanza, sono sorti una serie di problemi per le aziende non solo dal punto di vista fiscale, ma anche dal punto di vista di gestione del personale e dei documenti. Gli ultimi interventi normativi hanno creato una serie di fattispecie diverse ai fini del trattamento tributario che ha portato ad aumentare la confusione e il rischio e, di conseguenza, la mole di adempimenti per gli operatori. Riguardo le spese di rappresentanza sono stati fissati dei criteri, in modo tale che le spese che li rispettano sono integralmente deducibili e quelle che invece non li rispettano sono completamente indeducibili. Le difficoltà sono legate al fatto che l’attuazione di tali regole è demandata ad un decreto del quale è comparsa solo una bozza alla fine di aprile senza però che il provvedimento entrasse in vigore. A complicare il quadro è intervenuta la nuova disciplina su prestazioni alberghiere e costi di bar e ristoranti. Il DL 112/2008, con la successiva conversione in legge, ha reso detraibile l’Iva delle spese di vitto e alloggio, ma ha ridotto la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi. Parte delle difficoltà nascono dal fatto che alcune norme riguardano la natura delle spese, mentre altre riguardano la loro destinazione, o meglio la finalità nel caso per esempio proprio delle spese di rappresentanza. Altra fonte di confusione è rappresentata dal fatto che l’Iva e le imposte dirette non hanno lo stesso impianto normativo. Per esempio, riguardo al limite massimo per dedurre gli omaggi, per le imposte dirette è salito a 50 euro, mentre per l’Iva è rimasto a 25,82. La vera difficoltà, però, sta nel fatto che l’Iva sulle spese di rappresentanza non può essere detratta, anche se su questo aspetto c’è da notare che nel Tuir la suddetta categoria di spese sono richiamate sia per il lavoro autonomo sia per l’impresa senza rinvii tra le disposizioni e che la qualificazione delle stesse spese è demandata al decreto di cui – come detto – ancora non vi è traccia.
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