Con l’istituzione del codice tributo per utilizzare il credito d’imposta, le Pmi possono attivarsi per fruire dell’agevolazione prevista per la quotazione in borsa.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 89, L. n. 205/2017, le Pmi che dal 2018 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o della Spazio economico europeo, possono beneficiare di un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 500mila euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti, per l’ammissione alla quotazione, fino al 31 dicembre 2020.
La norma dispone che il credito d’imposta:
La risoluzione n. 52 del 21 maggio 2019 dell’agenzia delle Entrate ha fissato, per l’utilizzo in compensazione con modello F24, il seguente codice tributo:
Il codice va inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, va inserito, nel formato “AAAA”, l’anno di sostenimento delle spese di consulenza.
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