Spedizione e trasporto merci (cooperative)

Pubblicato il 10 gennaio 2007

Il 12 dicembre 2006 tra le centrali cooperative Agci-Produzione e servizi di lavoro, Ancst-Legacoop, Federlavoro e Servizi-Confcooperative e Filt-Cgil, FitCisl e Uiltrasporti si è siglato un verbale di accordo volto ad analizzare le problematiche di mercato del lavoro nel comparto della  movimentazione delle merci e dell’autotrasporto. Dall’incontro le parti firmatarie confermano l’esistenza di una situazione di mercato distorta dalla concorrenza generata dalle cooperative che non applicano le normative contrattuali e di legge attraverso l’utilizzo di lavoro non in regola, il mancato versamento dei contributi previdenziali, la mancata retribuzione del personale (dipendente e socio) e al ricorso di forme di lavoro atipiche.

Nell’Avviso comune le parti sottolineano come il fenomeno è in aumento nonostante il varo della legge n. 142/2001 che ha portato alla stipula di un Protocollo d’Intesa per l’applicazione del Ccnl «Trasporto Merci e Logistica» al socio lavoratore di cooperativa ed il superamento della contribuzione previdenziale convenzionale prevista dal Dpr n. 602/1970. Tale fenomeno non si è interrotto neppure con l’entrata in vigore del decreto n. 221/2003 «Riqualificazione delle imprese di facchinaggio» che affida l’attività di controllo alle sole Cciaa, manifestando così l’inefficacia rispetto alla crescente irregolarità nel settore. In tal senso le parti propongono, nell’ambito dell’Avviso comune, l’adozione di alcuni provvedimenti quali l’istituzione di un organismo stabile (composto dalla Cciaa, Drl, Inps, Inail, Associazioni del movimento cooperativo e le Organizzazioni firmatarie dell’Intesa) volto a verificare la correttezza dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, il rispetto dell’applicazione del Ccnl e verificare le tipologie dei rapporti di lavoro instaurati. Presso tale organismo si richiede che venga rilasciato, oltre a tutta la documentazione prevista per le verifiche, anche il Regolamento interno ex art. 6 legge n. 142/2001. A seguito della verifica si propone il rilascio di un certificato necessario affinché l’impresa possa esercitare l’attività di facchinaggio e possa mantenere l’iscrizione nel registro di cui al Dm n. 221/2003. Inoltre, si prevede la responsabilità penale per quelle imprese committenti che utilizzano imprese di facchinaggio non in possesso del certificato.

Nell’ambito dell’incontro, le parti hanno inteso definire anche lo Statuto dell’Osservatorio Nazionale il cui scopo è quello di approfondire la conoscenza comune del settore e di effettuare iniziative, ricerche ed analisi del comparto dei servizi di facchinaggio, movimentazione e trasporto delle merci e delle altre attività inerenti ed affini, con specifico riferimento al mondo della cooperazione. Al fine di non incrementare ulteriormente il crescente divario di costo tra le cooperative che applicano il Ccnl di settore ed una corretta contribuzione previdenziale e quelle che sistematicamente violano le leggi, le parti hanno previsto che per quanto attiene le tabelle delle retribuzioni del Protocollo attuativo dell’Intesa di applicazione del Ccnl «Trasporto Merci e Logistica», l’incremento percentuale del 20% previsto per gli istituti contrattuali (ferie, permessi Rol, ex festività, 13a e 14a, Tfr) a partire dal 1° gennaio 2007 entrerà in vigore dal mese di novembre 2007. Le parti prevedono un incontro nell’ottobre 2007 al fine di analizzare gli effetti della nuova disciplina normativa alla luce delle modifiche sopra richieste (contenute nell’avviso comune) e di verificare l’avvenuta costituzione e l’effettiva funzionalità degli osservatori territoriali.

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