Con la nota 15 giugno 2021, n. 7651, l’INAIL rende note le istruzioni operative in materia di qualificazione delle attività sussidiarie e complementari, ai sensi dell’Articolo 9, comma 1, MAT 2019, con riferimento alle attività di infermerie, mense, pulizie nonché attività di fattorino, autista, portierato e trasporto di merci aziendali.
L’Istituto, di concerto con la Consulenza tecnica per l’accertamento rischi e prevenzione centrale, fornisce indicazioni operative relative alla classificazione e applicazione delle tariffe dei premi Inail, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2019.
Come previsto dall’articolo 3, comma 2, MAT 2019, le tariffe dei premi Inail sono catalogate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni e suddivise in dieci grandi gruppi, articolati da sottogruppi e voci.
Nello specifico, l’articolo 9, comma 1, stabilisce che per lavorazione principale si intende il ciclo tecnologico produttivo, comprendente le operazioni necessarie affinché sia realizzato quanto descritto relativamente a ciascuna tariffa.
Le operazioni complementari e sussidiarie, al fine di seguire il riferimento classificativo della lavorazione principale, devono:
È, comunque, necessario che tra la lavorazione principale e le operazioni complementari e sussidiarie, esista un legame di reciproca interdipendenza in vista di un risultato finale e unitario.
Nello specifico, è definita operazione complementare quella che costituisce un complemento dell’attività o lavorazione principale svolta dall’azienda e che sia, altresì, indispensabile ai fini dello svolgimento di quest’ultima.
Diversamente, si definisce operazione sussidiaria, quella che concorre alla realizzazione dell’attività fondamentale ma che risulta legata in modo indiretto al ciclo produttivo od operativo dell’azienda, risultando non indispensabile ai fini della realizzazione dell’attività principale e caratterizzata da un proprio rischio specifico.
L’operazione che comporta la realizzazione di beni o di servizi di particolare rilevanza ulteriori rispetto alla misura strettamente necessaria e imposta dalla lavorazione principale, deve essere qualificata come lavorazione a sé stante.
Nel suddetto caso, l’articolo 9, comma 4, MAT 2019, dispone che la classificazione di tali lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la relativa voce di tariffa e il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.
Le infermerie aziendali sono strutture finalizzate alla prevenzione, alla sorveglianza sanitaria e alla gestione di eventuali emergenze sanitarie che possono verificarsi nelle attività aziendali.
Le attività sanitarie prestate dal personale specialistico riconducibile alle professioni sanitarie, svolte in stabilimenti produttivi e uffici, non possono essere considerate operazioni complementari e sussidiarie alla lavorazione principale e, dunque, sono classificate in base a specifiche voci previste nelle tariffe:
Si specifica che l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni o la presenza di personale specializzato alle tecniche di primo soccorso, non rappresenta attività di infermeria.
Quanto sopra non trova applicazione per le infermerie scolastiche. In tale ultimo caso, se l’attività è svolta da addetto personale dipendente dagli istituti scolastici è da considerarsi come un’operazione sussidiaria dell’attività di istruzione scolastica, poiché concorre alla realizzazione delle finalità delle scuole.
Le mense aziendali sono strutture finalizzate alla preparazione ed erogazione di pasti al personale dell’azienda.
Generalmente, il personale specifico è riconducibile alle professioni enogastronomiche e di accoglienza.
Le operazioni effettuate in tale ambito non possono essere considerate operazioni complementari o sussidiarie, l’attività, quindi, è classificata a sé stante, alle voci: 0200 Industria, 0211 Artigianato, 0210 Terziario, 0200 altre attività.
Quanto appena esposto, non trova applicazione per le mense scolastiche, anche in tal caso, se l’attività è svolta dal personale dipendente dagli istituti scolastici, è considerata operazione sussidiaria dell’attività di istruzione scolastica, poiché concorre alla realizzazione della finalità delle scuole.
Lo svolgimento delle attività di pulizia dei locali aziendali è finalizzato al migliore e più idoneo utilizzo dei locali e delle attrezzature. Nella generalità dei casi, se l’attività è realizzata dal medesimo datore di lavoro, risponde alle condizioni di sussidiarietà e complementarietà, dunque seguirà il riferimento classificativo della lavorazione principale.
Quanto predetto, non trova applicazione se l’impresa svolge attività amministrativa d’ufficio classificabile alla voce 0722, in tal caso, sarà classificata alle voci: 0411 Industria, 0411 Artigianato, 0421 Terziario e 0410 altre attività.
Le attività di fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione rappresentano operazioni svolte nell’ambito delle attività aziendali e a supporto di queste.
Normalmente, se realizzate dal medesimo datore di lavoro, rappresentano operazioni sussidiarie o complementari, dunque, anche in tal caso, seguiranno il riferimento classificativo della lavorazione principale.
Diversamente, se l’impresa svolge attività amministrativa d’ufficio classificabile alla voce 0722, le attività in questione sono imputabili alla voce 0721.
L’attività riguardante il trasporto delle merci aziendali costituisce delle operazioni svolte nell’ambito delle attività aziendali per l’approvvigionamento delle merci, per il rifornimento e la consegna ai clienti.
Generalmente, se realizzate dal personale dell’impresa seguono il riferimento classificativo della lavorazione principale.
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