Con ordinanza n. 14216 depositata il 17 dicembre 2015, il Tribunale Amministrativo regionale Lazio ha fissato l'udienza di discussione per il merito al 9 marzo 2016, in ordine al Regolamento sulle specializzazioni dell'Avvocatura (D.m. 12 agosto 2015 n. 144), a seguito del ricorso presentato dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura (n. 13957) il 13 novembre 2015.
In particolare, visto l'art. 55 comma 10 codice del processo amministrativo – si legge nell'ordinanza – il Tar ritiene che "le esigenze di parte ricorrente, correlate alla non palese infondatezza di alcune censure articolate in gravame", siano adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito.
Si ribadisce, in proposito, come l'Oua abbia dettagliatamente sollevato – nel testo del proprio ricorso – l'"illogica ed irrazionale"individuazione delle aree di specializzazione (18 in tutto). Sarebbero state infatti individuate delle c.d. macro- aree per il penale, amministrativo e tributario mentre il civile sarebbe stato suddiviso in diverse sottocategorie, pur lasciando fuori ampi settori del Codice (ad esempio i contratti e la responsabilità civile), così come intere codificazioni, quali il diritto dei consumatori di cui al Codice del consumo o il danno erariale di competenza della Corte dei Conti.
Sotto accusa anche il numero massimo di due specializzazioni per professionista.
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