Specializzazioni, dalla commissione Giustizia parere favorevole condizionato
Pubblicato il 20 novembre 2014
La commissione Giustizia della Camera, nella seduta del 19 novembre 2014, ha reso
parere favorevole, con condizioni, allo schema del Decreto ministeriale Giustizia contenente il
regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di
avvocato specialista.
Le condizioni della commissione Giustizia
La commissione, in particolare, chiede, tra le altre modifiche, di prevedere:
- che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista
almeno in due delle aree indicate nella tabella allegata;
- che i
percorsi formativi siano organizzati
dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche e con le Università;
- che per la dimostrazione dell'esercizio assiduo, prevalente e continuativo, dell'attività di avvocato in una delle aree di specializzazione al fine del
conseguimento del titolo di specialista, il legale debba comprovare di aver trattato
incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a
cento nel quinquennio, escluse le cosiddette cause seriali;
-che il
titolo di specialista possa essere
mantenuto dimostrando
incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità almeno
pari a sessanta nel triennio;
- che venga inserita una
norma transitoria ai sensi della quale anche
l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale
un attestato di specializzazione rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista.