Va escluso che abbiano diritto al risarcimento del danno coloro che hanno iniziato una specializzazione medica prima del 1991 in un'area non contemplata dalle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363, a meno che non sia dimostrata l'equipollenza di fatto con le specializzazioni previste da tali direttive.
Non è sufficiente, a tal fine, che la specializzazione sia stata successivamente inclusa tra quelle conformi alle norme europee a partire dal decreto ministeriale del 31 ottobre 1991.
E' quanto puntualizzato dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con sentenza n. 26603 del 14 ottobre 2024, nel pronunciarsi su una questione rilevante in materia di responsabilità dello Stato per la tardiva attuazione di direttive comunitarie.
Le SU, in particolare, hanno stabilito che non possono pretendere il risarcimento quei medici che:
Anche se la specializzazione è stata successivamente riconosciuta come conforme alle norme comunitarie con il decreto ministeriale del 31 ottobre 1991, questo riconoscimento successivo non è sufficiente a giustificare un risarcimento per i periodi precedenti.
La dimostrazione dell'equipollenza di fatto tra la specializzazione conseguita e quelle previste dalle direttive è un onere a carico dei richiedenti il risarcimento. In mancanza di tale prova, non vi è diritto al risarcimento, anche se la specializzazione è stata in seguito riconosciuta.
Per i giudici di Cassazione, in definitiva, non vi è risarcimento per chi ha frequentato corsi non contemplati dalle direttive e non ha dimostrato l'equipollenza, anche se tali corsi sono stati successivamente riconosciuti come conformi.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite civili della Cassazione.
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