Dalle Sezioni Unite penali di Cassazione giungono due informazioni provvisorie su spazio minimo disponibile per i detenuti e presentazione del ricorso contro la decisione del tribunale del riesame.
Con la prima informazione, n. 17 del 24 settembre 2020, la Suprema corte ha anticipato la soluzione adottata in ordine ai criteri di computo dello “spazio minimo disponibile” per ciascun detenuto, fissato in 3 metri quadrati dalla Corte EDU e dagli orientamenti costanti della giurisprudenza della Corte di legittimità.
Nel dettaglio, le SS. UU. hanno precisato come, nella valutazione dello spazio minimo disponibile di 3 metri quadri per ogni detenuto, si debba avere riguardo “alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti “a castello”.
Altra informazione provvisoria, la n. 18 del 24 settembre 2020, è relativa alla presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura.
Era stato chiesto se il ricorso debba essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale o, comunque, dell’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero possa essere presentato dal difensore dell’interessato anche presso le cancellerie degli organi giudiziari, o presso l’agente consolare, dei luoghi di cui all’art. 582 c. 2 c.p.p.
Gli Ermellini – secondo quanto anticipato nella nota – hanno spiegato che, nei due casi, il ricorso per cassazione deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale del riesame, o, in caso di ricorso immediato, nella cancelleria dell’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, “non trovando applicazione gli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p.”.
Si resta in attesa del deposito delle due decisioni.
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