La possibilità della dilazione del pagamento concessa al debitore che versa momentaneamente in difficoltà economiche, su istanza di rateizzazione, si concretizza per il Fisco come una concreta opportunità di recupero. Antecedentemente all’avvio della procedura esecutiva, come disposto dal Dpr 602/73, il debitore può chiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per un massimo di 60 rate, se dimostra l’effettivo stato di difficoltà economica. Se l’importo è superiore ai 25.000 euro è necessaria una garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa, presentata dal debitore. Il mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive, determina la decadenza del beneficio e quindi la riscossione del complessivo importo dovuto, in una unica soluzione. L’agenzia delle Entrate, interpretando in maniera meno rigida la norma del Dpr 602/73, con la risoluzione n. 2/2007 ha sostenuto che è consentito presentare istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo anche nel caso in cui il contribuente sia stato dichiarato irreperibile nel verbale di accertamento dell’ufficiale della riscossione, quindi non prima dell’iscrizione a ruolo come disposto dalla norma.
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