Spazio alle associazioni dove non ci sono riserve
Pubblicato il 28 marzo 2009
La sentenza
31/22/2009 del Tar Lazio segna un punto a favore delle associazioni professionali, che possono partecipare alla “piattaforma” professionale anche se solo per le attività non riservate, cioè per quelle che oggi possono essere svolte da chiunque, anche dal non iscritto ad un Albo. La sentenza in oggetto è stata letta in maniera diversa da Associazioni e Ordini professionali. La pronuncia ha respinto il ricorso dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili contro il ministero della Giustizia, che aveva predisposto il censimento delle professioni senz’Albo – proprio attraverso la redazione di “piattaforme” formative europee – allo scopo di facilitarne il riconoscimento delle qualifiche e la circolazione intra-Ue. Dunque, proprio partendo dal principio di libera circolazione dei servizi espresso a livello comunitario, la sentenza del Tar, pur riconoscendo l’accesso alle professioni dietro superamento di un esame di Stato (ordinamento italiano), riconosce che l’attività di assistenza e consulenza non sono riservate ai professionisti con Albo. Cioè, nei settori dell’assistenza e della consulenza, gli Ordini professionali non possono sostituirsi alle associazioni, né affermare di essere gli unici legittimati a partecipare alle “piattaforme”.