La sottoscrizione del prestatore d'opera con la formula "per ricevuta" del prospetto paga non è sufficiente per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato, il datore di lavoro, in caso di contestazione della dimostrazione dell'evento.
Diversamente, laddove nel prospetto paga - contenente tutti gli elementi della retribuzione - vi sia una dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazione della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente.
Altresì, atteso che la predetta postilla non è assimilabile ad una clausola ex artt. 1341 e 1342, Cod. Civ., - con conseguente applicazione dell'art. 1370, Cod. Civ. - ove nel prospetto vi sia la dicitura "per ricevuta/quietanza" il lavoratore potrà annullare la parte della dicitura "per quietanza" - ove non corrispondente alla situazione di fatto -.
Ciò assunto, posto che incombe sui datori di lavoro l'onere di consegnare i prospetti paga ai sensi degli artt. 1 e 3, Legge 5 gennaio 1953, n. 4, con l'ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27749, gli Ermellini confermano che la sottoscrizione del prestatore d'opera con la formula per ricevuta non è sufficiente per ritenere delibato l'effettivo pagamento.
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