E’ da ritenere ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato iscritto all’Albo dei cassazionisti che sia stato nominato quale sostituto dal difensore d’ufficio o di fiducia dell’imputato, non cassazionista.
Lo hanno precisato le Sezioni unite penali di Cassazione nel testo di due sentenze – n. 40518 e n. 40517 - depositate entrambe il 29 settembre 2016.
Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno spiegato che anche se il mancato titolo abilitativo renderebbe di per sé il legale non cassazionista privo di legittimazione a proporre ricorso in cassazione – sicché il relativo ricorso sarebbe da ritenere inammissibile – tuttavia, la sussistenza in capo al difensore di un autonomo diritto di impugnazione rende, di fatto, ammissibile il ricorso qualora venga proposto da un avvocato iscritto all’Albo speciale, nominato quale proprio sostituto dal primo.
Tutto ciò in applicazione delle regole di cui all’articolo 102 del Codice di procedura penale dove si prevede che il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio possono nominare un sostituto e che il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
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