Sostitutiva sulle rivalutazioni immobiliari, legittimi sia le tre rate e che gli avvisi

Pubblicato il 02 ottobre 2013 Sulla questione degli avvisi bonari che stanno raggiungendo i contribuenti che hanno effettuato il versamento rateale dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni immobiliari, segnalata dall'Associazione Nazionale Commercialisti, è giunta una nota dell'Agenzia delle entrate – a firma del Direttore centrale Servizi dei contribuenti, Paolo Savini – indirizzata ad ItaliaOggi e nelle pagine della stessa, del 2 ottobre 2013, pubblicata.

Nella nota si specifica che – secondo quanto previsto dall'art. 15 del DL n. 185/2008 – è legittimo il pagamento dell'imposta, a scelta del contribuente, in un'unica soluzione o in tre rate, di cui la prima con scadenza entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine previsto rispettivamente per il saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi di imposta successivi. Legittimi anche, però, sono gli avvisi di irregolarità dovuti a pagamenti effettuati con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla norma.

Si osserva che quanto previsto dal DL n. 185/2008 non pone limiti all'ulteriore possibile rateazione al pari dei saldi e dei primi acconti dovuti sulla base di Unico; limite che non era stato posto dai software dichiarativi al codice tributo “1824”. Il dubbio resta.
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