E’ a disposizione, sul sito dell’agenzia delle Entrate, l’applicazione per i sostituti d’imposta che devono comunicare il rifiuto dei modelli 730-4, in quanto non tenuti ad effettuare il conguaglio emerso dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi.
Come previsto dal provvedimento agenziale del 14 aprile 2017, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto ad eseguire le operazioni di conguaglio, deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Detta comunicazione va inoltrata entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei risultati contabili:
La funzionalità è stata resa disponibile il 9 luglio 2019.
La procedura prevede che sia l’Agenzia, dopo aver ricevuto la comunicazione di diniego, a comunicare i dati dei contribuenti interessati a chi ha prestato l’assistenza fiscale (Caf o professionista); questi, poi, avviseranno i contribuenti del mancato conguaglio da parte del loro sostituto affinchè possano presentare il 730 integrativo.
Qualora sia stato il contribuente a presentare direttamente tramite web la propria dichiarazione, il sostituto comunicherà il codice fiscale dell’interessato all’Agenzia che ne darà notizia al contribuente con avviso nell’area autenticata e per e-mail.
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