Boccata di ossigeno in arrivo per le Pmi, di tutto lo Stato, che intendono investire, anche attraverso leasing finanziario, in macchinari, impianti ed attrezzature o anche in hardware, software e tecnologie digitali. Previsto dal decreto Mise/Mef del 27 novembre 2013, un contributo in favore delle imprese che copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari. Istruzioni per partecipare all'erogazione degli aiuti sono forniti con circolare Mise del 10 febbraio 2014. Domande dal 31 marzo.
INTRODUZIONE
Per dare
impulso alle micro, piccole e medie imprese, l'articolo 2
decreto-legge n. 69/2013 – Decreto del Fare – consente l'accesso
a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per gli
investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in
macchinari,
impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso
produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in
tecnologie digitali.
L'attuazione
della disposizione è arrivata con decreto 27 novembre 2013 dei
Ministeri dello
Sviluppo Economico e dell'Economia – in Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014 – che ha fissato i
requisiti, le
condizioni di accesso e la misura massima delle agevolazioni.
Successivamente,
per definire i termini e le
modalità di presentazione
delle domande è stata emanata la circolare Mise n. 4567 del 10 febbraio2014.
Gli
aiuti sono così strutturati:
-
costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti di
risorse pari a 2,5
miliardi di euro, che le banche e gli intermediari
finanziari, dopo aver
sottoscritto apposita convenzione tra il Mise, sentito il Mef,
l’Associazione
Bancaria Italiana e Cdp (firmata il 14 febbraio 2014), potranno
utilizzare per concedere
alle Pmi, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti
di importo compreso
tra 20.000 e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti
descritti;
- concessione
da parte del Mise di un contributo in favore delle Pmi che
va a coprire
in parte l’ammontare degli interessi a carico delle
imprese;
-
possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia
per le
piccole e medie imprese, fino all'80% dell’ammontare del finanziamento
bancario
ottenuto dall'impresa, con priorità di accesso.
PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE: MODALITA'
E TERMINI
La
domanda per la richiesta dei contributi può essere presentata a partire
dalle
ore 9.00 del 31 marzo 2014.
Non
sarà considerata la domanda inoltrata prima della data del 31
marzo 2014.
Le imprese
interessate al contributo sono tenute a presentare:
<
domanda
di agevolazione alla banca o all'intermediario finanziario, attenendosi
allo
schema predisposto dalla circolare n. 4567/2014, e
sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa o da un suo
procuratore;
< nei
casi previsti dalla normativa, la dichiarazione relativa alle
informazioni
antimafia;
< copia
dell’atto di procura e del
documento di identità del
soggetto che rilascia la procura, nel caso in cui la domanda sia
sottoscritta
dal procuratore dell’impresa.
L'istanza
inoltrata al di fuori degli schemi allegati alla circolare, l'assenza
di
documenti ed informazioni richieste nonché la mancata sottoscrizione rendono inammissibile la domanda.
I moduli
saranno disponibili per la compilazione entro il 10 marzo 2014 nella
sezione
“Beni strumentali (Nuova Sabatini)” del sito internet del Mise.
L'invio
va eseguito agli indirizzi Pec delle banche ed intermediari finanziari aderenti alla
convenzione tra
Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti e
Associazione
Bancaria Italiana (l'elenco sarà pubblicato sul sito del Mise e della
CDP).
E’ fatto divieto
di presentare in via contestuale una domanda di agevolazione per lo
stesso bene
a due o più banche/intermediari finanziari.
Per l'invio della richiesta è obbligatorio utilizzare il canale telematico, in particolare la posta elettronica certificata (PEC); pena l’invalidità, deve essere apposta la firma digitale in base a quanto stabilito dal “Codice dell'amministrazione digitale” (D.Lgs. n. 82/2005). |
BENEFICIARI
I
soggetti ammessi ad ottenere le agevolazioni devono,
alla
data di presentazione della domanda:
> avere una sede
operativa in Italia ed essere regolarmente costituiti ed
iscritti nel
Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
> essere
nel
pieno e libero esercizio dei propri diritti;
> non
trovarsi in liquidazione volontaria o essere sottoposti a procedure
concorsuali;
> non essere tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
> non risultare come impresa in difficoltà ai sensi del regolamento GBER.
Sono escluse dal poter partecipare ai contributi in parola le imprese operanti nei settori:
- dell’industria carboniera;
- delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
REQUISITI
E'
necessario che sia adottata una delibera
di finanziamento, disposta da una banca
o da un intermediario
finanziario, che:
-> abbia
ad oggetto la copertura degli investimenti da effettuare;
-> abbia
durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di
finanziamento,
comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione;
-> abbia
un valore non inferiore a 20.000,00 euro e non superiore a due milioni
di euro,
anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa
beneficiaria;
->
preveda l'erogazione del finanziamento in un’unica
soluzione, entro trenta
giorni dalla stipula del relativo contratto.
In caso di
agevolazioni superiori a
150.000,00 euro l'impresa è tenuta a presentare anche la documentazione
antimafia; a tale
fine, il modello di domanda deve contenere anche l'apposita
dichiarazione
prevista dalla relativa normativa.
MISURE AMMESSE
A CONTRIBUTO
Gli
investimenti possono riguardare strutture produttive già
esistenti così come
strutture da creare, situate in qualunque zona del
territorio italiano.
Il finanziamento ottenuto deve essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto, anche attraverso leasing finanziario, ↓ di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, ↓
|
Viene
richiesto che gli
investimenti siano avviati successivamente
alla data della
domanda di accesso al contributo, tranne che per gli
investimenti del
settore agricolo che possono essere iniziati solo successivamente al
provvedimento di concessione degli aiuti.
Si intende
come avvio dell’investimento la data del primo titolo di spesa
ammissibile.
Gli
investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento
o di
prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula
del
finanziamento.
Il decreto
27 novembre 2013 afferma che devono considerarsi esclusi
dal beneficio:
- i costi
per commesse interne,
- le spese
relative a macchinari, impianti e attrezzature usati,
- le spese
di funzionamento,
- le spese
relative a imposte, tasse e scorte,
- i costi
relativi al contratto di finanziamento,
- singoli
beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell’Iva.
All'impresa
non è concesso passare da un finanziamento richiesto per l'acquisto
diretto ad
uno che preveda l'acquisto in leasing.
I
beni acquistati, se si tratta di imprese tenute per
legge alla redazione
e pubblicazione del bilancio, vanno iscritti all’attivo dello
stato
patrimoniale; se si tratta di imprese in regime di
contabilità
semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, per
individuare i beni
acquistati va data evidenza dell'applicazione dei principi contabili in
materia
di immobilizzazioni materiali, attraverso una dichiarazione
sostitutiva
resa dal legale rappresentante dell’impresa.
AGEVOLAZIONI
CONCESSE
Istituito
il finanziamento, può essere riconosciuto un contributo
pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al
tasso d’interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento su un piano convenzionale di
ammortamento, a rate
semestrali e della durata di cinque anni e d’importo corrispondente al
finanziamento.
Le imprese
possono anche contare sul “Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese”
fino all’80% dell’ammontare del finanziamento.
Il diritto alle agevolazioni opera
esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Spetta al Mise
comunicare sul proprio sito e su quello della CDP nonché sulla Gazzetta
ufficiale l'esaurimento delle risorse disponibili.
Ciò dà luogo alla chiusura
dello sportello per la presentazione delle domande.
Sarà
compito delle banche e degli intermediari finanziari, dopo aver
verificato la
regolarità formale della documentazione inoltrata dalle imprese,
avanzare alla
CDP, una volta al mese, richiesta di controllo della disponibilità
delle
risorse.
Il
Ministero dello Sviluppo Economico prenderà in considerazione le
richieste di
verifica fondi trasmesse alla CDP ai fini della prenotazione del
contributo, in
base all'ordine cronologico di presentazione a CDP e se viene dato
riscontro
positivo dell'esistenza delle risorse.
Una volta
esaurite le risorse
disponibili, le domande delle
imprese presentate alle banche/intermediari
finanziari prima della comunicazione
di chiusura dello sportello,
e non inserite in una richiesta di verifica della disponibilità di
provvista a CDP,
possono essere ripresentate nel caso di riapertura dello
sportello.
Le
domande delle imprese
presentate dopo la comunicazione di chiusura dello sportello sono
irricevibili.
Nel
trattare il finanziamento, la banca o l’intermediario finanziario
possono
ridurre l'importo richiesto dall'impresa oppure modificarne la durata
in base al merito
creditizio dell’impresa
beneficiaria.
EROGAZIONE
DEL
CONTRIBUTO
Il
contributo è erogato dal Ministero
secondo
il piano temporale indicato nel decreto di concessione, in quote
annuali, e si
esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione
dell’investimento.
Le
richieste di erogazione devono essere
compilate esclusivamente in formato digitale nonché munite di
firma
digitale, pena irricevibilità, utilizzando la procedura informatica
disponibile
nel sito internet del Mise entro il 30 giugno 2014.
Le
richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro
30 giorni dalla data
di ricezione della domanda risultata completa della documentazione
richiesta e
conforme ai requisiti richiesti.
Il
termine suddetto può subire variazioni qualora si debba acquisire la
documentazione antimafia: in ogni caso, il Ministero può, decorsi 45
giorni dal
ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente,
procedere
all’erogazione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva.
Il
diritto al contributo
si acquisisce con il completamento dell’investimento,
entro il periodo di
preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla
data di
stipula del finanziamento.
E'
onere dell'impresa, entro 60 giorni
dalla data di conclusione dell’investimento, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante l’avvenuta
ultimazione dell’investimento, che deve essere sottoscritta
dal legale
rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o,
in
mancanza di quest'ultimo, da un revisore legale.
Con
riferimento alle richieste di erogazione relative all’ultima quota di
contributo, si specifica che devono essere accompagnate da
un’attestazione
della banca/intermediario finanziario
relativa al completamento del rimborso del
finanziamento.
E' causa
di decadenza dall’agevolazione la
mancata stipula del contratto di finanziamento entro l’ultimo giorno
del
secondo mese successivo a quello di erogazione da parte di CDP della
provvista
prenotata.
Causa
di sospensione dell’erogazione del
contributo è la comunicazione della banca
o dell'intermediario
finanziario relativa al
mancato rispetto da
parte dell’impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei
canoni di leasing; altresì nei casi in cui si attende la conclusione
del
provvedimento di revoca.
REVOCHE
Costituisce
revoca dalla concessione del contributo:
∞ il fatto
che l'impresa abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità;
∞ la verifica circa
l'assenza dei requisiti di
ammissibilità;
∞ la
vendita, la cessione o la distrazione dall’uso produttivo dei beni
oggetto di
contributo, nei tre anni successivi alla data di completamento
dell’investimento;
∞ la
realizzazione
degli investimenti secondo criteri non conformi a quanto stabilito nel
decreto
del 27 novembre 2013;
∞ l’avvenuto
fallimento del beneficiario prima che siano trascorsi tre anni dalla
data di
completamento dell’investimento;
∞ l’opposizione
del beneficiario all'effettuazione dei previsti controlli da parte del
Ministero;
∞ superamento
dei limiti previsti per la concessione di agevolazioni pubbliche per
stessi
beni e spese;
∞ l’avvenuta risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento (eccetto il rimborso anticipato o il riscatto anticipato);
∞ altri
casi di revoca previsti dal decreto di concessione del contributo.
QUADRO DELLE NORME |
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. L. n. 98/2013 - Decreto Mise e Mef 27 novembre 2013 - Circolare Mise n. 4567 del 10 febbraio 2014 - Convenzione Mise-Abi-Cdp 14 febbraio 2014 |
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