Novità importanti su alcuni prossimi appuntamenti arrivano dagli emendamenti approvati in Commissione Bilancio del Senato alla legge di conversione del decreto Sostegni-ter.
Nella notte tra lunedì e martedì è passato un correttivo al Ddl di conversione del Decreto legge n. 4/2022, che ha riguardato direttamente sia le dichiarazioni dei redditi precompilate che l'esercizio delle opzioni per la cessione e/o per lo sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi.
Riguardo le dichiarazioni precompilate, di cui al comma 1, dell'art. 1, del Dlgs n. 175/2014, la novità passata in Commissione bilancio è proprio relativa al termine entro il quale le citate dichiarazioni devono essere messe a disposizione dei contribuenti.
Il disposto normativo prevede di rendere disponibile sul sito delle Entrate la dichiarazione dei redditi precompilata a partire dal 30 aprile.
A tal fine, entro il 16 marzo si rende necessario inviare una notevole quantità di informazioni all'Amministrazione finanziaria così che la stessa possa predisporre il Modello 730 precompilato.
Tra questi dati, si devono far rientrare non solo le Certificazioni uniche (CU) 2022, ma anche quelli relativi a molte delle spese detraibili, come per esempio:
le spese relative ai bonus edilizi;
le spese per le assicurazioni vita;
le spese di istruzione da parte di scuole e università, oltre quelle per gli asili nido;
le spese funebri;
le erogazioni per Onlus e associazioni del Terzo settore.
Il legislatore, al fine di ottenere i dati e predisporre tempestivamente le dichiarazioni precompilate, è intervenuto su due fronti:
Pertanto, il termine del 30 aprile, entro cui l’Agenzia delle Entrate è chiamata, a regime, a mettere a disposizione dei contribuenti il 730 precompilato, subirà per quest’anno uno slittamento in avanti a lunedì 23 maggio. Allo stesso tempo, il termine per poter accettare, modificare e iniziare a inviare il 730 dall’area riservata del sito delle Entrate dovrebbe essere traslato a inizio giugno.
Una ulteriore proroga, disposta dal correttivo al Sostegni ter, per chi ha bonus edilizi da cedere è quella che riguarda la scadenza del 7 aprile 2022.
Si tratta della data già frutto di uno slittamento rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo per comunicare l'esercizio delle opzioni per la cessione e/o per lo sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi, relativamente alle spese del 2021 e alle rate residue del 2020.
Si ricorda che in base all'art. 121 del Decreto legge n. 34/2020, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, l'esercizio dell'opzione deve essere comunicato, a regime, all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato, a partire dal 4/02/2022, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione e, in caso di cessione della rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
La scadenza ordinaria del 16 marzo è stata già oggetto di proroga da parte dell’Amministrazione finanziaria: il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 35873 del 3 febbraio 2022, ha spostato in avanti dal 16/03/2022 al 7/04/2022 il termine entro cui deve essere trasmessa, a pena di decadenza, la comunicazione delle opzioni, di cui all'art. 121 del Dl n. 34/2020, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
Con l’emendamento al Dl Sostegni ter, si interviene nuovamente e il suddetto termine del 7 aprile viene ulteriormente posticipato al 29 aprile 2022.
Se tutto ciò fosse confermato durante l’iter parlamentare di conversione del Ddl Sostegni ter, i contribuenti avrebbero tre settimane in più per trovare qualche ente disposto ad acquisire il credito d’imposta.
Molti istituti di credito, infatti, o non accettano più cessioni relative a interventi terminati nel 2021 oppure non garantiscono di chiudere la pratica in tempo utile.
Per un emendamento approvato in materia di bonus edilizi, altri però sono stati respinti, come, per esempio:
Da ricordare, inoltre, che entra nel Sostegni ter anche il decreto correttivo sulle frodi relative ai bonus edilizi (Dl n. 13/2022). Questo provvedimento ha permesso altre due cessioni dei crediti d’imposta, oltre alla prima, purché a favore di “soggetti vigilati”.
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