L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021, ha istituito il codice tributo per poter fruire in compensazione il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni per i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario (articolo 1, DL n. 41/2021).
La norma ha stabilito che il contributo, oltre ad arrivare nel conto corrente dell’avente diritto, può essere utilizzato sotto forma di credito di imposta, mediante compensazione, con modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Quindi, il contribuente che ha optato per il credito d’imposta da usare in compensazione dovrà inserire nell’F24 il seguente codice tributo:
Il codice va esposto nella sezione “ERARIO”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che l’importo del cfp fruibile è reperibile nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
L’indicazione di un importo superiore a quello riconosciuto comporta lo scarto del modello F24.
Il provvedimento di attuazione della norma in parola (prot. 77923 del 23 marzo 2021) ha stabilito che è soggetto a recupero il contributo erogato ma non spettante.
Il contribuente può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, applicando alle sanzioni le riduzioni di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.
Le istruzioni per provvedere alla restituzione spontanea della somma ed al versamento dei relativi interessi e sanzioni stabiliscono che va utilizzato il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), con i seguenti codici tributo:
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