Sospensioni facili

Pubblicato il 27 novembre 2008

La Cassazione, con la sentenza 27049 del 13 novembre 2008, ha confermato la sanzione a cinque mesi di sospensione, impartita nei confronti di un avvocato vicentino che, in una causa per sinistro stradale, si era fatto pagare il doppio del compenso, in considerazione della complessità della causa. L'Ordine di Vicenza aveva sospeso l'avvocato per la sproporzione del corrispettivo richiesto, motivando sommariamente il provvedimento disciplinare senza descrivere i fatti contestati o citare le norme deontologiche violate. Il legale, sostenendo che il provvedimento fosse troppo generico ed incongruente rispetto alla natura del procedimento giurisdizionale - che deve consentire al legale il proprio diritto di difesa - aveva fatto ricorso al Supremo collegio. I giudici di legittimità, tuttavia, hanno respinto le istanze del professionista, precisando come “Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa, particolareggiata esposizione dei fatti integranti l'illecito, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, in quanto, da un lato è sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'imputazione contenente la chiara contestazione dei fatti addebitatigli sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace e, dall'altro, che la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività”.

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