E’ costituzionalmente illegittima la disposizione dell’art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p., nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti delle persone condannate per delitto di furto con strappo.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, il quale ha sottolineato l’irragionevolezza della disposizione ex art. 656 comma 9 lett) a, secondo cui è preclusa la sospensione delle pene detentive inferiori ai tre anni nei confronti dei condannati per delitto di furto con strappo e non anche nei confronti dei condannati per delitto di rapina
L’irragionevolezza della norma in particolare – ha sottolineato il giudice rimettente nella prospettazione accolta dalla Consulta con sentenza n. 125 del primo giugno 2016 – risiede nel fatto che viene paradossalmente considerato pericoloso, ai fini della sospensione dell’esecuzione, chi ha commesso un reato di modesta gravità ed ha riportato una condanna ad una pena detentiva breve, a differenza del soggetto che si è reso invece responsabile di un reato più grave e con pena detentiva elevata
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