Non si ha il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida per chi si rifiuti di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.
Il rinvio operato dagli articolo 186, comma 7 e 187, comma 8 del Codice della strada alla disposizione di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c) del medesimo Codice è chiaramente limitato alle sanzioni penali e non al raddoppio della durata della sospensione della patente, limitato al caso di veicolo appartenente a persona estranea al reato.
E’ quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 33649 del 1° agosto 2016 e con cui è stato rigettato il ricorso del procuratore della repubblica contro la decisione di merito di condanna per i reati di cui agli articoli 186, comma 7 e 187, comma 8 del Codice della strada.
Il ricorrente lamentava che il giudice avesse applicato in misura illegale la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida derivante dalla consumazione dei reati in questione non considerando il raddoppio asseritamente previsto.
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