La magistratura tributaria ha trattato una causa riguardante il momento della consegna della dichiarazione d’intento degli esportatori abituali (art. 1, comma 1, lett. c), del DL 746/83).
L’amministrazione finanziaria aveva contestato ad un contribuente la fatturazione in violazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633/72, in quanto ha rilevato che alcune dichiarazioni d’intenti erano state consegnate al cedente dopo la cessione dei beni. Ciò, per l’A.F., è in contrasto con la suddetta norma, in quanto viene richiesto, affinché le cessioni ad esportatori abituali siano esonerate da Iva, che le lettere d’intento (con le quali gli esportatori chiedono di poter acquisire i beni dal cedente italiano senza applicazione dell’Iva) siano consegnate al cedente prima della conclusione della vendita in Italia.
In merito, secondo il contribuente, la normativa andrebbe interpretata nel senso di non sollevare contestazioni quando la consegna delle dichiarazioni avvenga successivamente all’operazione di cessione all’esportatore. Questo può sostenersi quando vi siano i requisiti di carattere soggettivo – qualifica di esportatore abituale del cessionario – ed oggettivo – destinazione del bene al mercato estero – per l’applicazione del regime di cessione in sospensione dell’Iva. E sul punto, sostiene il contribuente, non vi è stata lamentela da parte dell’A.F.
Con sentenza n. 9586 del 5 aprile 2019, i magistrati della Corte di cassazione hanno accolto le doglianze del ricorrente anche in considerazione del diritto comunitario in materia di Iva quale tributo armonizzato, come da interpretazioni della Corte di giustizia Ue, per evitare che la disciplina Iva in materia di cessioni all’esportazione non venga applicata a causa di violazioni formali, come la tardiva consegna della dichiarazione d’intento.
E’ stato, quindi, enunciato il principio di diritto per cui, in tema di Iva, il regime di cessione in sospensione d’imposta, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR 633/72, può essere applicato dal cedente anche prima della ricezione, da parte dello stesso, della dichiarazione di intento, a condizione che venga provata la sussistenza di tutti i presupposti fattuali caratterizzanti la detta cessione, in deroga alla disciplina ordinaria.
Inoltre, nel caso in cui la tardiva dichiarazione si manifesti ideologicamente falsa, il cedente è tenuto a dimostrare l’assenza di un proprio coinvolgimento nell’attività fraudolenta.
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