Sospensione dei provvedimenti disciplinari: competenze del Collegio e Consiglio di Disciplina Nazionale

Pubblicato il 20 settembre 2024

Pubblicato il pronto ordini n. 84/2024 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con il quale si risponde al quesito sulla corretta procedura da seguire quando un iscritto, sanzionato con una sospensione di due mesi dall’esercizio della professione per inadempimento dell’obbligo formativo nel triennio 2020-2022, presenta ricorso e chiede la sospensione della decisione in attesa del pronunciamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (CDN).

NOTA BENE: L’iscritto chiede la sospensione della sanzione disciplinare al Collegio di Disciplina Territoriale in attesa della decisione del CDN sul suo ricorso.

Inoltre, chiede se, qualora la sospensione del provvedimento disciplinare non rientri nelle competenze del Collegio di Disciplina Territoriale, debba inoltrare l'istanza direttamente al Consiglio di Disciplina Nazionale per richiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Competenza dei provvedimenti disciplinari, quadro normativo

Il CNDCEC richiama il quadro normativo relativo alla gestione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, facendo riferimento principalmente al Decreto Legislativo n. 139/2005 e al Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale.

L’articolo 55 del D.Lgs. n. 139/2005 stabilisce che contro le decisioni disciplinari adottate dai Consigli di Disciplina Territoriali è possibile proporre ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale entro trenta giorni dalla notifica. Inoltre, il CDN è l'unico organo competente a sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati su istanza del ricorrente.

Il Regolamento disciplinare del 2015 specifica che i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi una volta scaduto il termine per l’impugnazione e che solo il CDN può sospendere tali provvedimenti su richiesta del professionista.

NOTA BENE: Queste disposizioni indicano chiaramente che la competenza per le decisioni di sospensione non risiede nei Collegi di Disciplina Territoriali, ma esclusivamente nel CDN, a cui devono essere indirizzate le istanze di sospensione tramite il Consiglio di Disciplina Territoriale.

Competenza per le istanze di sospensiva dei provvedimenti disciplinari

Il CNDCEC assume una posizione chiara e inequivocabile nel PO n. 84/2024 in merito alla competenza a pronunciarsi sull’eventuale istanza di sospensiva proposta da un iscritto sanzionato.

La competenza esclusiva per la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti disciplinari spetta al Consiglio di Disciplina Nazionale, in quanto organo di secondo grado.

NOTA BENE: L’istanza di sospensione può essere presentata insieme al ricorso o separatamente, ma in ogni caso deve essere indirizzata direttamente al Consiglio di Disciplina Nazionale, che è l’unico organo autorizzato a sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.

Il CNDCEC sottolinea che, pur essendo il CDN l’organo competente, è corretta la trasmissione dell’istanza tramite il Consiglio di Disciplina Territoriale, il quale ha l’obbligo di inoltrarla al CDN per la decisione.

Pertanto, il Consiglio o il Collegio di Disciplina Territoriale funge da tramite nella procedura, assicurando che l’istanza di sospensione venga correttamente trasmessa al Consiglio di Disciplina Nazionale per la valutazione e la decisione finale.
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