Sospensione dalla notifica del Cnf
Pubblicato il 27 marzo 2014
Rischia la condanna per
esercizio abusivo della professione il legale che continua la propria attività nonostante sia stato sospeso.
Esecutività della sanzione
La sanzione della sospensione, in particolare, è da ritenersi operativa a partire
dalla data di notifica all'interessato della decisione del Cnf.
La sentenza del Consiglio nazionale forense che applica una sanzione disciplinare - spiega, infatti, la Cassazione nel testo della
sentenza n. 14013 del 25 marzo 2014 - è esecutiva dal giorno della notifica all'interessato e non già dalla notifica di un successivo provvedimento del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.