L’istanza per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’art. 97 del D.L. n. 104/2020, può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020.
A comunicarlo è l’INPS, con il messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020, che integra i precedenti interventi di prassi (messaggi n. n. 2871 del 20 luglio 2020 e n. 3274 del 9 settembre 2020).
Gli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/20220, hanno introdotto una proroga dei termini di ripresa della riscossione degli importi sospesi. In pratica, gli artt. 5 del D.L. n. 9/2020 e l’art. 18 del D.L. n. 23/2020, possono essere versati, senza l’aggravio di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione, entro il 16 settembre, ovvero in quattro rate mensili di pari importo (con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020).
Successivamente, l’art. 97 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”) ha poi previsto un’ulteriore possibilità di proroga dei versamenti sospesi. In alternativa a quanto appena illustrato, il versamento può essere effettuato, senza applicare sanzioni e interessi, nella seguente modalità:
Nel ricordare che la domanda per richiedere la fruizione della sospensione scade il 30 settembre 2020, l’INPS rammenta che resta fermo il termine del 16 settembre 2020:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".