La Corte di cassazione, Sezioni unite penali, con sentenza n. 37345 del 15 settembre 2015, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il giudice dell’esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena che sia stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, del Codice penale in presenza ossia di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione.
A questo fine, il giudice dell’esecuzione deve acquisire, per la doverosa verifica a riguardo, il fascicolo del giudizio.
Le cause ostative, in particolare, sono costituite da provvedimenti giurisdizionali, quali sentenze di condanna o decreti penali, suscettibili, in quanto atti pubblici, di conoscenza da parte di chiunque.
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