La Corte di cassazione è intervenuta a precisare i tempi e i modi di ripresa del processo interrotto nell’ipotesi di sospensione dell’avvocato dall’esercizio della professione.
Gli Ermellini, con ordinanza n. 22344 del 6 settembre 2019, hanno sottolineato come la sospensione del procuratore costituisca un impedimento temporaneo per il quale, a differenza delle ipotesi di morte o radiazione del legale, una volta cessati i relativi effetti non è necessaria una nuova procura alla lite, né una nuova costituzione della parte.
E’, infatti, sufficiente che il procuratore, già costituito prima della sospensione, riprenda a svolgere le sue funzioni dopo la cessazione degli effetti di questa, proprio in base alla procura e alla costituzione originari.
Da ciò discende che il difensore, evidentemente a conoscenza dell’evento interruttivo dipendente dalla sua sospensione dall’esercizio della professione forense e della relativa durata, ha l’onere di riattivarsi tempestivamente, una volta cessati gli effetti di quell’evento, per assicurare la prosecuzione del processo interrotto, nelle forme previste dagli articoli 301 e 305 del Codice di procedura civile.
Ossia, una volta venuta meno la causa interruttiva dipendente dalla sospensione dall’esercizio della professione, scatta l’onere, a suo carico, di provvedere, a far tempo da tale data, alla riassunzione o alla prosecuzione del giudizio nel termine decadenziale individuato dagli articoli citati.
In definitiva, il termine per la riassunzione in caso di sospensione temporanea dalla professione - a differenza dei casi di morte o radiazione del legale - inizia a decorrere non dall'evento, ma dalla conoscenza formale della circostanza.
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