Il ricorso ad un appalto illecito, ossia alla somministrazione di lavoro in assenza dei requisiti di legge (art. 1655 cod. civ.), costituisce, in ogni caso, elemento sintomatico di una finalità fraudolenta, che il Legislatore ha inteso individuare nella elusione di “norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.
A darne notizia è l’INL, con la circolare n. 3 dell’11 febbraio 2019, che esamina gli effetti della reintroduzione – avvenuta con il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018, convertito in L. n. 96/2018) – del reato di somministrazione fraudolenta.
All’art. 2, co. 1-bis il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018, convertito in L. n. 96/2018) – entrato in vigore il 12 agosto 2018 - ha aggiunto il nuovo art. 38-bis al D.Lgs. n. 81/2015, introducendo la fattispecie della somministrazione fraudolenta, che prevede a carico del somministratore e utilizzatore un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione qualora la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.
In caso di appalto stipulato in assenza dei requisiti di cui all’art. 1655 cod. civ., gli ispettori del lavoro possono:
Sul punto, il documento di prassi evidenzia come il ricorso ad un appalto illecito – e quindi alla somministrazione di lavoro in assenza dei requisiti di legge – già costituisce, di per sé, elemento sintomatico di una finalità fraudolenta.
A titolo esemplificativo, è possibile ricondurre a tale fattispecie: le aziende che stabiliscono la determinazione o, più direttamente, le aziende che introducono divieti alla somministrazione di lavoro (art. 32, D.Lgs. n. 81/2015) o prevedono determinati requisiti per la stipula del contratto (art. 32, D.Lgs. n. 81/2015) o, ancora, specifici limiti alla somministrazione (artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 81/2015).
Il reato di somministrazione fraudolenta può realizzarsi anche al di fuori di una ipotesi di pseudo appalto, addirittura coinvolgendo agenzie di somministrazione autorizzate, oppure nell’ambito di distacchi di personale che comportino una elusione della disciplina di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 ovvero ipotesi di distacco transnazionale “non autentico” ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 136/2016.
A titolo esemplificativo, potrà ravvisarsi una somministrazione fraudolenta nelle ipotesi in cui un datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo.
Nelle ipotesi di appalto e distacco illecito, con riferimento ai quali siano rinvenuti gli elementi della fraudolenza, il personale ispettivo dovrà:
Si ricorda che per la sanzione amministrativa non è ammessa la procedura di diffida ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, in quanto trova applicazione esclusivamente l’art. 16 della L. n. 689/1981. È, inoltre, possibile adottare il provvedimento di diffida accertativa ex art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 nei confronti del committente/utilizzatore, sulla scorta del CCNL da quest’ultimo applicato.
Le indicazioni sanzionatorie finora illustrate risultano valide limitatamente ai casi in cui l’appalto non risulti genuino, ossia in assenza dei requisiti di cui all’art. 1655 c.c. Laddove, infatti, il personale ispettivo riscontri anche la finalità fraudolenta, sarà possibile adottare altresì il provvedimento di prescrizione obbligatoria e di diffida accertativa.
In particolare, l’adozione della prescrizione obbligatoria e del provvedimento di diffida accertativa nei confronti dell’utilizzatore, si ha nei seguenti casi:
L’INL, sulla base di quanto affermato dalla recente giurisprudenza, ritiene la somministrazione fraudolenta un reato permanente, atteso che la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica.
Infine, il documento di prassi evidenzia il regime intertemporale delle nuove sanzioni. In particolare:
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