Solo un registro incassi per chi sta nei “minimi”

Pubblicato il 24 aprile 2009 I contribuenti “minimi” (art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244/2007) con operazioni non soggette all’obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale (per esempio, calzolai, ricamatrici, tassisti, cessioni di tabacchi) hanno ottenuto importanti chiarimenti in proposito dalla risoluzione n. 108/E/2009 dell’agenzia delle Entrate. Secondo l’Amministrazione finanziaria, i contribuenti con operazioni non soggette all’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, già esonerati dal suddetto obbligo, possono, se ne hanno i requisiti, accedere al regime dei minimi continuando a fruire dell’esonero e ottemperando all’obbligo di certificazione dei corrispettivi in un apposito registro cronologico. La certificazione deve essere fatta secondo le modalità previste dall’articolo 24 del decreto Iva e, cioè, annotando gli incassi nel registro entro il giorno, non festivo, successivo. L’obbligo della registrazione ha anche lo scopo di controllare i ricavi dei contribuenti, per verificare l’eventuale superamento del limite dei 30mila euro, che costituisce il requisito necessario per poter permanere nel regime agevolato. L’agenzia delle Entrate richiama quanto già affermato nella circolare 7/E/2008 e precisa che l’esonero dall’obbligo della registrazione non esclude che i contribuenti minimi possano, comunque, tenere i registri previsti dagli articoli 23, 24, e 25 del Dpr 633/1972 o il giornale di fondo del misuratore fiscale distinto per aliquote. In altre parole, l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili non esclude che il contribuente, per sua scelta, decida di tenere i libri contabili. L’annotazione, in questo caso, serve per tenere sotto controllo il limite dei ricavi che decreta la permanenza nel regime dei minimi. Per i contribuenti che dal 2009 applicano il suddetto regime, si fa riferimento all’entità delle entrate complessive. Perciò, nel caso nel corso dell’anno si dovesse superare di oltre il 50% il limite dei 30mila euro, si decadrebbe dal regime dei minimi già nel corso del 2009.
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