Solo l'avvocatura può difendere le amministrazioni statali
Pubblicato il 21 luglio 2009
Con sentenza n. 6527 del 7 luglio scorso, il Tar del Lazio ha disposto la revoca, in autotutela, di un bando di gara bandito dal ministero delle Politiche agricole per la concessione di un servizio legale triennale a studi legali privati. Al bando si è opposta l'avvocatura asserendo la contrarietà dello stesso rispetto alla norma di cui all'art. 1, RD 1611/1933 secondo cui è l'avvocatura medesima a dover assumere la difesa in giudizio in favore delle amministrazioni statali. Principio condiviso e confermato dai giudici regionali che hanno, altresì, condannato il ministero interessato al risarcimento dei danni nei confronti degli studi legali aggiudicatari per le spese di partecipazione alla procedura da questi sostenute e per la perdita di ulteriori occasioni di stipulazione di contratti.
Eleonora Pergolari