Solo l'avvocatura può difendere le amministrazioni statali

Pubblicato il 21 luglio 2009
Con sentenza n. 6527 del 7 luglio scorso, il Tar del Lazio ha disposto la revoca, in autotutela, di un bando di gara bandito dal ministero delle Politiche agricole per la concessione di un servizio legale triennale a studi legali privati. Al bando si è opposta l'avvocatura asserendo la contrarietà dello stesso rispetto alla norma di cui all'art. 1, RD 1611/1933 secondo cui è l'avvocatura medesima a dover assumere la difesa in giudizio in favore delle amministrazioni statali. Principio condiviso e confermato dai giudici regionali che hanno, altresì, condannato il ministero interessato al risarcimento dei danni nei confronti degli studi legali aggiudicatari per le spese di partecipazione alla procedura da questi sostenute e per la perdita di ulteriori occasioni di stipulazione di contratti.

Eleonora Pergolari
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy