Solo la parte totalmente vittoriosa evita le spese di giudizio

Pubblicato il 19 settembre 2013 La Cassazione, con sentenza n. 21386 del 18 settembre 2013, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato al pagamento dei quattro quinti delle spese di giudizio una condomina che aveva promosso azione al fine di vedere annullata una delibera condominiale di approvazione delle tabelle millesimali.

La condomina si era lamentata della decisione sulle spese ritenendo che non fosse stato rispettato il principio di soccombenza; a suo dire, infatti, avendo ottenuto l'annullamento della delibera, era da considerarsi quale parte vittoriosa e, pertanto, esonerata dal versamento delle spese di giudizio.

La Suprema corte ha tuttavia rilevato che la donna non era stata totalmente vittoriosa avendo perso su un punto della controversia; la stessa, inoltre, aveva dato avvio alla causa senza aver prima accettato di discuterne apertamente con gli altri condomini per tentare una soluzione concordata. Ne discendeva il suo contributo alle spese di giudizio.
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