di cassazione, con la sentenza n. 9909 del 2007, intervenendo in tema di validità delle votazioni svolte nelle assemblee societarie e di poteri del presidente, stabilisce che la lettura del risultato impedisce ai soci di votare, durante la stessa assemblea, una seconda volta sulla medesima questione. L’eccezione a questa regola è che sia accertata nella prima votazione la presenza di specifici vizi di cui il verbale deve prendere atto. Si precisa che un semplice dubbio sulla legittimità del procedimento seguito non si considera argomento sufficiente per l’immediata indizione di una nuova votazione. La sentenza muove dal principio che la proclamazione del risultato segna il compimento del procedimento di votazione relativamente ad ogni singola proposta sulla quale l’assemblea è chiamata a decidere. Se si vuole procedere con una nuova votazione bisogna indire un nuovo e diverso procedimento assembleare.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".