In tema di omesso versamento Iva, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis c.p. ed applicabile anche ai reati tributari, opera solo per omissioni per importi vicinissimi alla soglia di punibilità fissata dal legislatore (250.000 euro). Questo perché il livello di offensività è stato già oggetto di valutazione nella determinazione della soglia di rilevanza penale.
Così si è espressa la Corte di cassazione, nella sentenza n. 14595 del 30 marzo 2018, tornando sulla questione della particolare tenuità del fatto nei reati tributari.
Deve ritenersi di particolare tenuità un’offesa, specificano i giudici, quando il danno è esiguo nel senso letterale del termine, quindi scarso, trascurabile, quasi insignificante.
Tale non è, a parere della Cassazione, lo scostamento di 4.345 euro rispetto alla soglia di 250.000 euro.
Il ricorrente si doleva che i giudici di merito avessero negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la concessione dei doppi benefici, non considerando che le precedenti condanne – due per omesso versamento di contributi previdenziali e due per omesso versamento di imposte – erano state revocate.
Sul punto, la sentenza n. 14595/2018 ricorda che si deve valutare anche la condotta e la vita del reo antecedenti al reato, che portano al giudizio sulla capacità a delinquere della persona.
Se il soggetto ha reiteratamente posto in essere condotte analoghe a quelle di cui è imputato, si ritiene che sia probabile che l’agente ricada nelle medesime condotte di reato, a prescindere dal fatto che poi le precedenti condanne siano state cancellate.
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