E' stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 231 del 5 ottobre 2015, il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 21 settembre 2015, che sblocca le disposizioni introdotte nell'articolo 24 del Tuir con la legge n. 161 del 2014.
La suddetta legge (Legge europea 2013-bis) è intervenuta a livello interno proprio con lo scopo di rimediare alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Ue per contrasto al principio di libera circolazione delle persone e dei lavoratori (cosiddetta infrazione Schumaker).
Il provvedimento definisce le regole per la corretta determinazione del reddito complessivamente prodotto in Italia da assoggettare alle regole del Tuir.
All'articolo 1 è, infatti, disposto che i soggetti residenti in uno degli Stati membri della Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, determinano l'imposta dovuta sul reddito prodotto in Italia sulla base delle disposizioni del Tuir, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo.
Analogamente, in base alle disposizioni di legge, tali soggetti possono portare in detrazione dall'Irpef e/o dedurre dalla base imponibile i medesimi oneri detraibili e deducibili "riservati" ai soggetti fiscalmente residenti in Italia.
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