Soggetti non residenti, sì all'Irpef se il 75% del reddito è prodotto in Italia

Pubblicato il 06 ottobre 2015

E' stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 231 del 5 ottobre 2015, il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 21 settembre 2015, che sblocca le disposizioni introdotte nell'articolo 24 del Tuir con la legge n. 161 del 2014.

La suddetta legge (Legge europea 2013-bis) è intervenuta a livello interno proprio con lo scopo di rimediare alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Ue per contrasto al principio di libera circolazione delle persone e dei lavoratori (cosiddetta infrazione Schumaker).

Valide le regole del Tuir

Il provvedimento definisce le regole per la corretta determinazione del reddito complessivamente prodotto in Italia da assoggettare alle regole del Tuir.

All'articolo 1 è, infatti, disposto che i soggetti residenti in uno degli Stati membri della Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, determinano l'imposta dovuta sul reddito prodotto in Italia sulla base delle disposizioni del Tuir, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo.

Analogamente, in base alle disposizioni di legge, tali soggetti possono portare in detrazione dall'Irpef e/o dedurre dalla base imponibile i medesimi oneri detraibili e deducibili "riservati" ai soggetti fiscalmente residenti in Italia.

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