E’ arrivato con il voto espresso ad un emendamento al decreto Sostegni bis, approvato in Commissione Bilancio alla Camera, il rinvio a metà settembre, senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%, del termine per versare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
Il testo del DDL di conversione ora deve essere esaminato dall’Aula oggi 12 luglio.
Vediamo chi è tenuto ad osservare la data del prossimo 15 settembre:
Tra coloro che sono esclusi dagli ISA si menzionano i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta; le imprese sociali; i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA.
Il nuovo termine del 15 settembre comprende:
Circa il termine del 15 settembre va detto che non prevede la possibilità di prorogarlo versando la maggiorazione.
La proroga comprende anche il versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione detenuti il 1° gennaio 2021.
Le rate della pace fiscale (4 per la rottamazione ter e 2 per il saldo e stralcio) del 2020 si potranno pagare in quattro volte dal 31 luglio (che diventa 2 agosto) al 31 ottobre, mentre le rate sospese del 2021 andranno versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2021.
I proprietari di immobili che nel 2021 hanno avuto il blocco dello sfratto per morosità per l’emergenza covid, sono esclusi dal pagamento dell’Imu per il 2021.
E’ stata ripresa la misura riguardante il fondo perduto per le attività con un volume d’affari nel 2019 compreso tra 10 e 15 milioni di euro.
L’aiuto è pari al 20% della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2019.
Sarà in vigore per tutto il 2021 il credito d’imposta per le aziende colpite dal terremoto dell’Italia centrale e quello sulla carta per il settore editoriale.
Differimento al 31 dicembre 2021 del credito d’imposta per le spese di costituzione e di trasformazione delle società benefit. Si intendono compresi i costi notarili, d’iscrizione nel registro imprese e di assistenza professionale. Permane il limite dell’importo massimo utilizzabile in compensazione: 10mila euro per ciascun contribuente.
Per far fronte al rimborso a favore degli appaltatori previsto in caso di rincaro dei prezzi di materie prime nel settore edile è stato istituito un fondo da 100 milioni. Altra novità: le compensazioni relative al primo semestre 2021, inizialmente previste dal 2022, saranno possibili prima. Stabilito, infatti, che il ministero delle Infrastrutture rilevi entro il 31 ottobre le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento relative al primo semestre 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
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