Società di pubblici servizi, nessuna contribuzione se pagate le prestazioni economiche di malattia ai dipendenti

Pubblicato il 18 novembre 2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27225 del 17 novembre 2017, chiarisce se vi è obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi per malattia e disoccupazione involontaria, nel caso si tratti di una società esercente pubblici servizi.

La società aveva opposto di essere in mano pubblica e di applicare il Ccnl dell'area pubblicistica, per cui non riteneva di essere soggetta al pagamento dei contributi richiesti per disoccupazione involontaria e malattia dal 2014 alla data di deposito del ricorso (2016) e ciò anche sul presupposto di aver corrisposto, in base alla previsione contrattuale, il trattamento economico di malattia per i propri dipendenti.

Sulla base di tali premesse, la società propone ricorso contro l'Inps.

In passato l'opposizione alla cartella esattoriale avente ad oggetto i suddetti contributi era sempre stata respinta.

Ora la Suprema Corte, accoglie parzialmente il ricorso della società, partendo dalla considerazione che il Dl n. 112 del 2008 ha stabilito una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all'assicurazione contro le malattie, innovando il diritto nella parte secondo cui non sono dovuti i contributi di malattia da parte di quei datori di lavoro che corrispondono ai propri dipendenti il trattamento di malattia.

Tale disposizione, soprattutto nella parte che sanciva anche l’irripetibilità dei contributi eventualmente già versati, è stata però dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con conseguente diritto della società ricorrente, la quale, nelle more del giudizio, aveva versato i contributi di malattia richiesti dal 2004 al 2006, alla restituzione degli stessi.

Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, dando ragione alla società. Pertanto, secondo la sentenza n. 27225/2017, per una società esercente pubblici servizi, non vi è l’obbligo di versamento dei contributi per malattia e disoccupazione involontaria da parte del datore di lavoro se emerge che quest’ultimo ha corrisposto, in base a specifica previsione della contrattazione collettiva, le prestazioni economiche di malattia ai propri dipendenti.

Al riguardo, si specifica ulteriormente che la suddetta esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici non vale anche per le società a capitale misto, e in particolare le Spa a prevalente capitale pubblico, che esercitano attività industriali. Esse, infatti, sono tenute a pagare i contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità.

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