Società di persone, tassazione per trasparenza legittima

Pubblicato il 18 settembre 2020

La Corte costituzionale si è pronunciata su due questioni di legittimità dell’art. 5, comma 1, del DPR n. 917/1986 (TUIR), ad essa sottoposte.

Si tratta della previsione secondo cui i “redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.

La norma era stata censurata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, limitatamente alla parte in cui prevede che l’imputazione dei redditi ai soci avviene “indipendentemente dalla percezione”; rispetto ad essa, era stata prospettata l’asserita violazione degli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione.

Redditi società di persone imputati ai soci indipendentemente dalla percezione

Con sentenza n. 201 del 17 settembre 2020, la Consulta ha giudicato infondati i rilievi sollevati dalla rimettente, dopo aver richiamato il sistema impositivo delineato dall’art. 5 del TUIR, ai sensi del quale le società di persone residenti e gli enti assimilati non costituiscono un autonomo soggetto passivo d’imposta, ma sono considerati alla stregua di centri di riferimento per la determinazione del reddito, attribuito ai soci al termine dell’esercizio e in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Si tratta – a detta dei giudici della Corte – di una scelta legislativa giustificata dall’interesse fiscale dello Stato alla percezione dei tributi, tutelato insieme all’interesse del contribuente a un’imposizione correlata alla propria capacità contributiva.

Reddito per trasparenza, esigenze di cautela fiscale e di semplificazione

Secondo la Consulta, il meccanismo impositivo in oggetto risponde a esigenze di cautela fiscale, a fronte di una possibilità di elusione d’imposta nel contesto delle società considerate dall’art. 5 del TUIR; ciò in considerazione del minore livello di formalizzazione di queste e quindi dell’assenza dei più rigorosi obblighi di natura contabile e procedimentale previsti per le società di capitali.

Lo stesso, inoltre, appare funzionale a esigenze di semplificazione, consentendo di evitare duplicazioni dell’imposizione con riferimento ai soci delle suddette società, che esplicano i loro poteri in modo diretto e sono a queste legati da un particolare vincolo di natura personale.

Il metodo in esame - definito dalla Corte “dell’attribuzione del reddito per trasparenza” - implica che la tassazione IRPEF avvenga direttamente in capo ai soci degli utili societari, con imputazione degli stessi per ciascun periodo d’imposta e indipendentemente dalla percezione: assume, ossia, rilievo il solo fatto della produzione del reddito.

Il presupposto di imposta si realizza infatti in capo ai soci e non alla società che, considerata “trasparente”, diventa uno “schermo” dietro il quale i primi esercitano collettivamente un’attività economica.

Per la Corte costituzionale, in conclusione, non è arbitraria la scelta con cui il legislatore tributario ha individuato come indice di capacità contributiva la relazione tra il presupposto e il soggetto passivo attraverso la diretta imputazione al socio “per trasparenza” del reddito prodotto in forma associata, indipendentemente dalla percezione.

Difatti, “il meccanismo di imputazione “per trasparenza” dei redditi prodotti dalle società di persone non costituisce una contraddizione rispetto alla nozione generale di presupposto d’imposta fissata nell’art. 1 del TUIR, bensì una particolare manifestazione di questo in riferimento a una specifica fattispecie”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy