Il Decreto legge n. 201 del 2011 (Legge n. 214/2011) – rubricato “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” - ha introdotto, nei commi 2 e 3 dell'articolo 11 (Emersione di base imponibile), un obbligo per gli operatori finanziari: comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari le movimentazioni che hanno interessato tali rapporti ed ogni informazione relativa ad essi, necessaria ai fini dei controlli fiscali.
Il successivo comma 4 ha disposto che le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari siano utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione.
In attuazione di tale ultima disposizione, l'Amministrazione finanziaria ha elaborato una procedura sperimentale di analisi del rischio di evasione per società di persone e società di capitali, mediante l’utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.
Attraverso questa nuova procedura di analisi, spiega l'Agenzia nel provvedimento dell'8 agosto 2019, protocollo n. 669173/19, vengono individuate le società di persone e le società di capitali per le quali emerge un’incoerenza tra le movimentazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari e i ricavi/volume d’affari – oltre IVA – dichiarati per gli anni di imposta 2016 e 2017.
Con l'intento di effettuare un riscontro dell’efficacia del modello di analisi, le posizioni selezionate vengono trasmesse alle Direzioni provinciali competenti, per le valutazioni relative all’avvio di ordinarie attività di controllo. Gli esiti delle valutazioni e delle attività effettuate vengono comunicati, con modalità informatiche, alla Divisione Contribuenti.
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