Società di capitali in regime “catastale”, comportamento concludente anche se sanzionabile

Pubblicato il 12 aprile 2018

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28 dell'11 aprile 2018, risponde ad un interpello in merito alla tassazione fiscale delle società di capitali che hanno optato per il regime c.d. “catastale”, ex articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Opzione per la determinazione del reddito su base catastale

Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale in alternativa al regime analitico del reddito d’impresa (articolo 1, comma 1093, legge n. 296/2006).

Con le risposte ai 5 quesiti l'Agenzia fornisce importanti chiarimenti.

Il comportamento è concludente

L'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 442 del 1997 prevede espressamente che, pur essendo sanzionabile l’omessa comunicazione, l’opzione resta valida.

Dunque, ferma restando la sanzionabilità dell’omessa comunicazione dell’opzione, si ritiene che il comportamento concludente posto in essere dal contribuente - consistente nel versamento delle imposte in applicazione del regime catastale e nella successiva “consacrazione” della scelta di tale regime nel Modello Redditi SC 2017 (anno d’imposta 2016) - non comprometta la possibilità di determinare il reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR per il periodo d’imposta 2016. Non sussiste possibilità di ricorrere alla remissione in bonis, ma la sanzione può essere ravveduta.

Regime catastale e tassazione di gruppo

Mancando una norma che escluda espressamente la partecipazione al regime della tassazione di gruppo delle società agricole che abbiano optato per la determinazione catastale del reddito, deve ritenersi che una società a responsabilità limitata che, anche durante l’applicazione del regime catastale, continua a produrre reddito d’impresa possa optare, in qualità di consolidata, per il consolidato facente capo alla sua controllante.

Ciò, a condizione che sussistano, sin dall’inizio del periodo d’imposta, tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per l’accesso al regime della tassazione di gruppo.

Consolidato, eccedenza Ace generata dalle singole società

Nel consolidato, dal reddito complessivo globale netto dal quale è ammessa la deduzione dell’eccedenza Ace generata dalle singole società del gruppo - e fino a concorrenza del quale viene da esse attribuita siffatta eccedenza - deve essere scomputata una quota pari al reddito agrario imputato al consolidato dalle società agricole.

Il reddito così ottenuto - reddito globale al netto della quota rinveniente dalla società agricola - costituisce la base di calcolo della capienza del reddito complessivo globale rispetto alla deduzione Ace attribuita da ciascuna società del gruppo, che, a sua volta, costituisce, altresì, base di calcolo per determinare l’eventuale eccedenza non attribuita al consolidato da ciascuna società.

L'eccedenza potrà essere utilizzata in deduzione nell’esercizio successivo oppure in compensazione dell’Irap, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del nuovo decreto Ace.

Altre precisazioni

Si chiarisce anche che:

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