Società: la rinuncia del sindaco è immediata
Pubblicato il 05 dicembre 2014
Pone l'attenzione sugli
effetti della rinuncia alla carica da parte del sindaco di società di capitali il documento redatto il
1° dicembre 2014 da parte della Fondazione nazionale dei commercialisti con titolo “
La rinunzia del sindaco”.
La questione è incentrata sul
contrasto esistente in materia di decorrenza delle "dimissioni" del sindaco: secondo l'argomentazione sostenuta dal
Cndcec, la rinuncia del sindaco ha effetto immediato, senza possibilità di ricorrere alla “prorogatio”, nemmeno in assenza di un sostituto.
Però,
parte della dottrina sposa l'orientamento per il quale, in mancanza di sindaci supplenti, le dimissioni del sindaco divengono efficaci solo nel momento in cui viene nominato un nuovo sindaco.
Effetto immediato della rinuncia
Il documento della Fondazione nazionale dei commerciali, sul punto, afferma come la rinuncia all'incarico di sindaco comporta
l'immediata cessazione dell'attività del sindaco, senza che possa trovare applicazione la “prorogatio”.
Questo perchè, si spiega, tale istituto è previsto solo in caso di scadenza del mandato (art. 2400, c.c.) e non è possibile applicare la norma in via analogica.
La comunicazione
Per quanto riguarda gli obblighi comunicativi, la procedura richiede che le dimissioni del sindaco siano comunicate con
raccomandata a/r o Pec all'organo amministrativo della società, e per conoscenza al presidente del collegio sindacale e ai sindaci supplenti.
A seguito dell'efficacia immediata della rinuncia del sindaco, l'organo amministrativo della società è tenuto a
convocare l'assemblea dei soci perchè provveda a reintegrare il collegio sindacale: questo anche quando il sindaco è monocratico.
Inoltre la cessazione dall'incarico va tempestivamente
iscritta nel registro delle imprese.
Responsabilità
In tema di responsabilità, il documento afferma come il sindaco dimissionario
non può essere chiamato a rispondere di inadempienze o irregolarità avvenute successivamente alla rinuncia a carica di sindaco.