Subordinare la disapplicazione della disciplina delle società non operative nei periodi di “non normale svolgimento dell’attività” al parere della direzione regionale delle Entrate – c.d. “ruling inverso”, ex articolo 37 bis, comma 8, del Dpr 600/73 - come dispone l’articolo 35, commi 15 e 16 del Dl 223/2006, comporterà un inutile superlavoro, poiché i casi di “non normale svolgimento dell’attività” non sono infrequenti, al contrario. Si tratta del periodo da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria o l’inizio delle procedure di liquidazione coatta amministrativa o fallimento (il periodo immediatamente precedente è considerato “normale") e dei periodi successivi al primo periodo d’imposta, ove la società non abbia ancora avviato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale.
Gl'interpelli saranno, perciò, numerosi e le direzioni regionali verranno distolte dalle proprie attività tipiche.
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