Società di comodo, determinazione del reddito minimo incerta

Pubblicato il 16 novembre 2006

Le regole sulle società di comodo, contenute nell’articolo 30 della legge 724/1994 e recentemente corrette dal dl 223/06, come formulate possono generare anomalie nella determinazione del reddito minimo. Il loro fine è stabilire un limite di reddito al di sotto del quale le società vengono definite “non operative”, individuando come tali quelle che producono ricavi di misura inferiore a specifiche percentuali calcolate sul valore delle partecipazioni, degli immobili e delle altre immobilizzazioni. Percentuali che il dl innalzato. Perplessità investono la valutazione dei beni da considerare nei calcoli; ad esempio, la norma prevede un trattamento diverso, a fronte dell’acquisto dello stesso bene, a seconda che la società abbia appena stipulato il contratto di leasing, riscatti il bene dalla società locatrice o lo abbia già riscattato negli anni precedenti. Nel primo caso, il valore del bene ai fini del calcolo della società di comodo è pari al costo di acquisto sostenuto dalla società di leasing (articolo 30 della legge richiamata). Se, invece, il riscatto avviene in uno degli esercizi compresi nella verifica di operatività, il valore da considerare è dato dalla somma del costo sostenuto dall’impresa di leasing e dal prezzo di riscatto, ragguagliati entrambi al periodo di possesso del bene in leasing e in proprietà nel corso dell’esercizio. Infine, per i beni in leasing per i quali è già stata esercitata l’opzione di riscatto, va considerato il prezzo di riscatto.

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