Società cooperative, l’acquisto delle azioni rientra nella comunione legale dei beni

Pubblicato il 19 febbraio 2015 Le azioni sottoscritte esercitando un diritto di opzione, a seguito di una delibera di aumento di capitale di una Spa, rientrano nella comunione legale dei beni tra due coniugi. Analoga conclusione per i titoli di partecipazione ad una società cooperativa acquistati, in costanza di matrimonio, da uno dei coniugi ed allo stesso intestati: anch’essi ricadono nella comunione legale ex art. 177, primo comma, lett. a) del Codice civile se l’aspetto dell’investimento finanziario risulta preminente rispetto alla partecipazione del socio all’attività sociale.

A sostenerlo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19689 del 18 settembre 2014, in riferimento all’acquisto di azioni da parte di un coniuge, che si trova in regime di comunione legale dei beni, mediante l’esercizio dell’opzione riferita ad un aumento di capitale sociale deliberato da una banca cooperativa.

I giudici di legittimità, infatti, specificano che rientrano nelle fattispecie di cui al sopra citato articolo 177 , primo comma, lett. a), C.c. “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”.

Pertanto, anche i titoli di partecipazione azionaria acquistati in costanza di matrimonio, da uno solo dei due coniugi, rientrano nel regime della comunione legale, sia che le azioni siano state acquistate in sede di atto costitutivo della società oppure mediante un contratto di compravendita, sia che derivino dall’esercizio del diritto di opzione spettante ad uno dei coniugi a seguito della deliberazione di aumento di capitale sociale.

Ad analogo trattamento sono soggette anche le quote di partecipazione a società di persone (Cass. 2569/2009) e i titoli azionari di una cooperativa organizzata in Spa.

Ciò che sottolineano i giudici è che affinché i suddetti strumenti finanziari costituiscano oggetto della comunione legale dei beni occorre che il lato finanziario dell'investimento risulti preminente rispetto all'attività di socio della cooperativa.
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