Società autostrade responsabile per la mancanza di misure di protezione
Pubblicato il 08 febbraio 2010
E' stato accolto, con rinvio, dai giudici di Cassazione – sentenza n. 2360 del 2010 – il ricorso presentato dalla vedova di un automobilista che chiedeva di essere risarcita dall'Ente autostradale per i danni subiti in conseguenza della morte del congiunto. Quest'ultimo, in particolare, era deceduto dopo che, in autostrada, avendo perso il controllo della propria autovettura, era finito in un raccoglitore di acqua piovana ed era ivi annegato. La donna contestava alla società di gestione di non aver posto, sul luogo del sinistro, un guardrail ed un'adeguata protezione.
Mentre i giudici di merito avevano respinto le istanze della donna ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse interamente attribuibile al marito che procedeva ad un velocità non particolarmente moderata, la Cassazione ha disposto un nuovo esame della vicenda invitando il giudice di merito a valutare se con l'istallazione di adeguate protezioni potevano essere ridotte le conseguenze del sinistro. Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute – conclude la Corte – non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento.