I soci lavoratori delle società di persone fanno parte dei lavoratori qualificati al fine del computo del limite percentuale di assunzione possibile di apprendisti. Lo precisa il ministero del Lavoro nella nota protocollo n. 4584 del 10 ottobre 2006. Partendo dall’articolo 47, comma 2, del Dlgs 276/03, la nota ministeriale stabilisce che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Colui che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Il Ministero, dunque, fa riferimento ad un’equivalenza numerica (rapporto 1/1) intesa come limite massimo invalicabile. Inoltre, il socio lavoratore di società di persone viene considerato a pieno titolo parte integrante dell’organizzazione dell’azienda, sia in senso qualitativo che quantitativo, ai fini dell’individuazione dell’organico lavorativo. Tale equiparazione, tra socio lavoratore e dipendente, è rintracciabile in molte disposizioni di leggi speciali sia di tutela fisica che previdenziale e assistenziale.
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